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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24220/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione. Con il solo motivo deduceva vizio di motivazione sul giudizio di penale responsabilità, ma il ricorso riproponeva argomentazioni già esaminate e ritenute infondate in appello, senza un effettivo confronto critico con la decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che, in una vicenda di diffamazione mediante pubblicazione su giornale online di uno scritto anonimo, la responsabilità del direttore può essere affermata a titolo di concorso ex art. 110 c.p. quando risulti il suo consenso e la sua adesione al contenuto diffamatorio; nel caso concreto tali elementi sono stati desunti dalla collocazione dello scritto nel giornale e dalla sua evidenza, interpretati come indice di precisa scelta redazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, in ragione della soccombenza, ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 110 c.p.

    concorso ex art. 110 cod. pen.

    Il direttore del periodico risponde a titolo di concorso nel reato di diffamazione, quando sia provato il suo consenso e la sua adesione al contenuto dello scritto diffamatorio.

  • art. 57 c.p.

    non dal reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen.

    Nel caso di diffamazione pubblicata su giornale online, la responsabilità non è ricondotta all'omesso controllo, ma al concorso nel reato ove emerga adesione al contenuto offensivo.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva tra le censure dedotte e le ragioni poste a base della sentenza impugnata; la sua assenza integra causa di inammissibilità.
  • In materia di diffamazione a mezzo stampa online, la responsabilità del direttore può assumere la forma del concorso nel reato quando sia dimostrato il suo consenso o la sua adesione al contenuto diffamatorio dello scritto.
  • La prova del consenso o dell'adesione del direttore può essere desunta da elementi fattuali quali la collocazione dello scritto nel giornale e la sua evidenza grafica, se tali elementi esprimono una precisa scelta redazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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