Cassazione Penale, Ordinanza n. 06409/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento della responsabilità penale, contestando la tenuta dell'apparato probatorio valorizzato nei gradi di merito. Con altri due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento agli artt. 131-bis e 133 c.p.: quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che la questione non era stata devoluta in appello; quanto al secondo, la censura riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La difesa contestava, dunque, sia l'accertamento di colpevolezza sia la misura della pena e l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e quindi non deducibile nei termini prospettati; ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. perché non formulata in appello; ha infine ritenuto infondata la censura sul trattamento sanzionatorio, reputando congrua e non illogica la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato le modalità insidiose della condotta, la personalità negativa dell'imputato e i numerosi precedenti penali anche per escludere la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla sentenza di merito sulla base delle modalità della condotta, della personalità dell'imputato e dei precedenti penali; la relativa censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché non proposta in appello.
La doglianza sul trattamento punitivo è stata respinta perché la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione sufficiente e non illogica sulla congruità della pena, alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti dell'imputato.
È stata dichiarata inammissibile la censura che introduceva in cassazione una questione non formulata in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si limiti a riproporre contestazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le questioni non devolute in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la loro proposizione determina inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La valutazione sulla congruità della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, specie se il giudice di merito abbia considerato le modalità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondata su elementi concreti quali la modalità della condotta, la negativa personalità dell'agente e i precedenti penali, ove tali dati rendano il fatto non esiguo sotto il profilo offensivo.
Come è indicizzato
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