Cassazione Penale, Sentenza n. 2433/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, in appello, della sua condanna per i reati di diffamazione (art. 595 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 612 c.p. in relazione all'art. 125 c.p.p. sul profilo dell'elemento soggettivo della minaccia, sostenendo che la minaccia non fosse rivolta in presenza della persona offesa e che non fosse dimostrata la volontà intimidatoria; 2) violazione dell'art. 595 c.p. in relazione all'art. 125 c.p.p. per difetto del requisito della "comunicazione con più persone", dato che le offese sarebbero state rivolte a un solo impiegato senza prova della consapevolezza della loro diffusione; 3) violazione degli artt. 132-133 c.p. in relazione all'art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tempestivamente comunicata la requisitoria del P.M. e, nel merito, ha confermato le conclusioni dei giudici di merito: dalle prove (testimonianze) risulta che il ricorrente, alla portineria dei Monopoli di Stato e in presenza dei testimoni Zitani e D'Aloisio, appellò ripetutamente la persona offesa "uomo di merda" e manifestò l'intenzione di "spaccargli la faccia", circostanze idonee a fondare il dolo generico della minaccia. Quanto alla diffamazione, la comunicazione a più persone è stata ritenuta integrata dalla presenza di altri testimoni nei locali pubblici e dalla successiva diffusione dell'episodio tra colleghi. Sulla quantificazione della pena il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito, essendo la pena base individuata in primo grado al di sotto del medio edittale. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il delitto di minaccia richiede dolo generico: la cosciente volontà di minacciare un male ingiusto. La Corte ha ritenuto che il dolo possa essere desunto per inferenza dal comportamento, dal contenuto intimidatorio delle parole e dal contesto (presenza presso il luogo di lavoro e testimoni).
La diffamazione richiede che la notizia offensiva sia comunicata a più persone o con modalità tali da rendere prevedibile la diffusione. La Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito per la pronuncia dei fatti in locali pubblici alla presenza di più testimoni e per la successiva conoscenza del fatto da parte di colleghi.
Richiamato quale criterio di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato in modo adeguato le conclusioni in ordine agli elementi costitutivi dei reati contestati.
Criteri per la determinazione della pena: il Collegio ha ritenuto che, ove la pena base sia inferiore al medio edittale, non sia necessaria una motivazione particolarmente ampia, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza operato dal giudice di merito.
Elenca i criteri soggettivi e oggettivi per il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ricordato che deve esservi motivazione specifica se la pena base è pari o superiore al medio edittale, mentre nel caso concreto il richiamo alla valutazione di merito è stato ritenuto sufficiente.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo la inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di minaccia si integra con il dolo generico: non è necessario il proposito di eseguire materialmente la minaccia, basta la volontà cosciente di intimidire; tale dolo può essere desunto per inferenza dal contenuto delle frasi, dal comportamento dell'agente e dal contesto (luogo, presenza di testimoni).
- Per la diffamazione la comunicazione a "più persone" si verifica non solo quando più soggetti ascoltano direttamente l'offesa, ma anche quando la condotta sia tale da rendere prevedibile la conoscenza da parte di altri (es. pronunciata in locali pubblici o in presenza di colleghi che poi riferiscono).
- La valutazione probatoria dei giudici di merito (raccolta testimoniale, contesto fattuale) è centrale: i motivi di cassazione che non si confrontano con le evidenze documentali e testimoniali rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati.
- Sulla motivazione della pena: se il giudice di merito applica una pena base inferiore al medio edittale, è spesso sufficiente un richiamo ai criteri di adeguatezza; invece una motivazione più dettagliata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. è necessaria quando la pena sia pari o superiore al medio edittale.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile con profili di colpa nel ricorso stesso, possono essere disposte sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese (cfr. art. 616 c.p.p. e prassi della Corte).
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