Cassazione Penale, Ordinanza n. 32999/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo un motivo riferito al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva che la censura era sostanzialmente una riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e, comunque, era formulata in modo generico, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, reato richiamato solo per individuare il titolo di responsabilità oggetto del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sul giudizio di responsabilità deve contenere critiche specifiche e argomentate; la sua formulazione generica non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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