Cassazione Penale, Sentenza n. 12494/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) tardività della querela, sostenendo che la data del reato doveva farsi risalire a precedenti atti di inottemperanza (30/11/2011 o 28/1/2014) e che la querela del 22/5/2014 sarebbe quindi tardiva; hanno inoltre contestato che la condotta censurata fosse una semplice mancata ottemperanza e non un'elusione, rilevando autorizzazioni comunali e condominiali al montaggio del basculante; 2) vizio nella valutazione delle prove e della sussistenza del dolo e dell'effettivo mancato ripristino: hanno dedotto che le opere erano state eseguite (anche con la collaborazione di Belmonte), che risultavano relazioni tecniche (Cotardo) e rilevazioni dell'ufficiale giudiziario (Corvaglia) a supporto dell'avvenuto ripristino, e che la riesecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione era stata erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla tardività: i giudici di merito hanno ricostruito il fatto come elusione dell'obbligo verificatasi con il parziale ripristino dello status quo ante nell'aprile 2014, rispetto al quale la querela di maggio 2014 era tempestiva. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse di una riproposizione di doglianze di merito circa la valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità; la Corte ha inoltre confermato la ricostruzione dei giudici di merito che aveva qualificato la condotta come elusiva e preordinata, escludendo che permessi amministrativi o delibere condominiali potessero legittimare comportamenti lesivi dei diritti di terzi. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, a versare 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende e a rifondere in solido le spese del grado alla parte civile.
Norme richiamate
art. 388, comma secondo, cod. pen.
La norma è stata interpretata dalla Corte come riferibile non solo alla mera inottemperanza originaria all'obbligo di ripristino ma anche a condotte successive di elusione che vanificano l'effetto ripristinatorio; la data del reato va quindi individuata rispetto all'atto elusivo (aprile 2014) e non alla prima inottemperanza antecedente.
Richiamato nel ricorso come parametro di impugnazione, è stato posto in relazione al divieto di utilizzare la Cassazione per una rivalutazione del merito; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché costituisce richiesta di riconsiderazione delle prove e della ricostruzione fattuale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 6402/1997; Sez. U. n. 24/1999; Sez. U. n. 47289/2003; Sez. 6, n. 5465/2020)
I precedenti sono citati per ribadire il principio che la Corte di cassazione ha un controllo limitato sulla motivazione dei giudici di merito: non può riesaminare la valutazione delle risultanze probatorie ma solo verificare la presenza di un apparato logico-argomentativo; la mera proposta di diversa valutazione fattuale non integra vizio di legittimità.
Massime di principio
- In ipotesi di obblighi di ripristino, per il reato di cui all'art. 388, comma 2, non rileva solo la prima mancata ottemperanza: rilevante è anche ogni successiva condotta elusiva che riduca l'effetto del ripristino; la querela va calcolata rispetto all'atto elusivo.
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione delle prove o la richiesta di una diversa ricostruzione fattuale: i motivi devono prospettare vizi di diritto o incongruenze logiche nella motivazione, non una diversa lettura delle stesse risultanze.
- Permessi amministrativi o delibere condominiali non escludono automaticamente la configurabilità di illeciti penali o il pregiudizio dei diritti di terzi: la sussistenza di un'autorizzazione non basta a neutralizzare una condotta qualificata come elusiva dai giudici.
- La declaratoria di inammissibilità di ricorsi infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); è quindi prudente limitare le doglianze in Cassazione a questioni formalmente e giuridicamente fondate.
- Quando si contesta la tempestività di una querela è essenziale individuare con chiarezza l'evento-reato rilevante (prima inottemperanza vs. atto elusivo successivo) e portare elementi che configurino un vizio di diritto o di motivazione che la Corte di cassazione possa sindacare.
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