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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04236/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare conclusasi con l'aggiudicazione di un immobile a favore della resistente. Gli occupanti dell'immobile hanno ricevuto un precetto di rilascio fondato sul decreto di trasferimento e hanno proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., impugnando sia il precetto sia il decreto di trasferimento. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, che il decreto di trasferimento fosse viziato perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto chiudere anticipatamente la procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., su istanza della debitrice, dopo l'ultimo esperimento di vendita rimasto infruttuoso. Hanno inoltre contestato la tardività dell'opposizione solo per una delle posizioni soggettive e, in generale, la valutazione di infruttuosità della procedura sotto vari profili: costi della procedura, sproporzione tra stima e prezzo di realizzo, interesse del debitore e mancata chiusura anticipata. Il tribunale ha respinto l'opposizione; i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma il ricorso è stato censurato soprattutto perché privo di un'esposizione sommaria adeguata dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre che perché l'opposizione era ritenuta inammissibile nei confronti dei meri occupanti e tardiva/inammissibile, comunque, rispetto alla posizione della debitrice esecutata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente e decisivo il difetto di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso, che non consentiva di ricostruire in modo chiaro la vicenda esecutiva e le posizioni delle parti. In ogni caso, ha osservato che la decisione impugnata era corretta nel dichiarare inammissibile l'opposizione dei meri occupanti dell'immobile, perché terzi estranei al processo esecutivo e privi di legittimazione a contestare direttamente il decreto di trasferimento; al più costoro potevano contestarne l'opponibilità quale titolo esecutivo per il rilascio, non la regolarità del procedimento esecutivo. Quanto alla debitrice esecutata, la Corte ha ritenuto che l'opposizione fosse comunque inammissibile perché non tempestivamente proposta contro gli atti presupposti del decreto di trasferimento e perché l'istanza di chiusura anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. era già stata rigettata prima del trasferimento. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro il termine perentorio previsto; non è utilizzabile, da parte di terzi estranei all'esecuzione, per contestare la regolarità del processo esecutivo da cui deriva il decreto di trasferimento.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti chiara e completa, idonea a consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 164 bis disp. att. c.p.c.

    La chiusura anticipata della procedura è giustificata solo quando, applicati o esclusi gli strumenti volti a massimizzare la fruttuosità della vendita, risulti che il bene sia concretamente invendibile o che il ricavato futuro sia soltanto irrisorio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto conforme a diritto il rigetto dell'istanza e della censura relativa.

  • art. 560 c.p.c.

    Gli occupanti dell'immobile pignorato sono legittimati a impugnare l'eventuale ordine di liberazione, ma non per ciò solo a contestare la regolarità del decreto di trasferimento.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, l'improponibilità originaria della domanda nei casi in cui la domanda non potesse essere proposta.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e fondato su tesi manifestamente infondate integra abuso del processo e giustifica la condanna equitativa ulteriore.

  • art. 2049 c.c.

    La parte risponde dell'operato del proprio difensore abilitato, richiamato dalla Corte per giustificare la valutazione di abuso dello strumento processuale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un adempimento meramente formale: deve offrire alla Corte la completa intelligibilità del fatto sostanziale e di quello processuale, compresi i dati necessari a comprendere il significato delle censure.
  • I terzi estranei al processo di espropriazione immobiliare, anche se occupanti di fatto o di diritto del bene pignorato, non sono legittimati a impugnare direttamente il decreto di trasferimento; possono semmai contestare l'opponibilità del titolo esecutivo per il rilascio o impugnare l'eventuale ordine di liberazione.
  • Chi contesta il decreto di trasferimento assumendo vizi di atti presupposti deve impugnare tempestivamente tali atti, allegando e dimostrando il momento di conoscenza dell'atto viziato, al fine di verificare il rispetto del termine di decadenza.
  • La chiusura anticipata della procedura esecutiva ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. presuppone un giudizio prognostico basato su dati oggettivi: va disposta solo quando, esauriti o esclusi i mezzi per massimizzare la vendita, il bene risulti concretamente invendibile o il ricavato futuro sia soltanto irrisorio.
  • L'impugnazione manifestamente inammissibile o palesemente infondata può integrare abuso del processo e fondare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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