Cassazione Civile, Ordinanza n. 30789/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Un soggetto, in proprio e quale titolare di un'impresa individuale, aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccedenza su un conto corrente e su un conto anticipi, deducendo la mancata messa a disposizione dei contratti, la nullità delle clausole sugli interessi ultralegali, sulla commissione di massimo scoperto, sugli interessi anatocistici e il superamento del tasso soglia usurario; solo in conclusionale aveva anche richiamato la mancata sottoscrizione dei contratti e la violazione del contraddittorio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non assolto l'onere probatorio perché gli estratti conto prodotti coprivano solo il periodo dal 2000, mentre le somme richieste risalivano al 1989, e affermando che la domanda di nullità non fosse autonoma ma solo strumentale alla ripetizione. Nel ricorso per cassazione il correntista ha censurato tale decisione: con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., 115 c.p.c. e 119 TUB, sostenendo che la produzione degli estratti conto non dovesse coprire l'intera durata del rapporto e che il ricalcolo potesse partire dal primo estratto disponibile, eventualmente assumendo un saldo iniziale pari a zero in ragione della mancata contestata notificazione degli estratti; con il secondo motivo ha reiterato la doglianza sul conto anticipi; con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per il mancato esame autonomo delle domande di nullità; con il quarto ha contestato la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva negato in via generale la domanda per la mancata produzione degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto. Ha affermato che, nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare il credito restitutorio e di ricostruire il saldo corretto grava sull'attore, ma la prova può essere fornita anche con gli estratti disponibili senza che sia necessaria la produzione dell'intera serie dalla nascita del rapporto, potendo il ricalcolo partire dal primo saldo documentato; per il periodo non coperto dalla documentazione manca solo la prova degli eventuali addebiti illegittimi relativi a quel tratto, non potendo però per ciò solo essere rigettata integralmente la domanda. La Corte ha richiamato e distinto i precedenti invocati dalla sentenza impugnata, chiarendo che il principio rigoroso sulla documentazione completa opera in modo diverso quando è la banca ad agire per il saldo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, così come il quarto relativo alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'attore correntista deve provare il proprio credito restitutorio e la ricostruzione del saldo corretto, ma tale onere non implica necessariamente la produzione dell'intera documentazione dall'origine del rapporto
richiamato come norma evocata dal ricorrente nella prospettiva dell'illecito/inesatto adempimento degli addebiti bancari
richiamato come norma evocata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla documentazione bancaria
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione al conto anticipi
richiamato nel terzo motivo per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la mancata tutela autonoma delle domande di nullità
richiamato nel terzo e quarto motivo per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite
richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite
richiamato nel quarto motivo sulla liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di addebiti bancari illegittimi, l'onere della prova del credito restitutorio incombe sull'attore, ma non si esige necessariamente la produzione degli estratti conto dell'intera durata del rapporto.
- Se il correntista produce estratti conto sufficienti a ricostruire il rapporto dal primo saldo disponibile, il ricalcolo può partire da quel saldo; la mancanza di documentazione per il periodo anteriore incide sulla prova delle poste di quel periodo, non comporta automaticamente il rigetto dell'intera domanda.
- Il principio secondo cui la mancata produzione integrale degli estratti conto impedisce di assumere come certo il saldo iniziale opera in modo particolarmente rigoroso quando è la banca a far valere il saldo contro il cliente, non quando il correntista agisce in ripetizione utilizzando documenti formati dalla controparte.
- Quando il motivo accolto investe il presupposto probatorio principale della decisione, restano assorbiti i motivi che attengono a questioni ulteriori o accessorie, comprese le doglianze sulle nullità dedotte e sulle spese.
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