Sentenza del 18/10/2021 n. 28628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva notificato a T. s.r.l. un avviso di accertamento per maggiori imponibili (IRES, IVA, IRAP) riferiti al 2008 sostenendo che le operazioni documentate da fatture emesse da terze società (Sider Piani s.r.l., SPM s.p.a., Fer. Com. Metalli s.r.l.) fossero oggettivamente inesistenti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Belluno accolse il ricorso della società; la CTR del Veneto rigettò invece l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'amministrazione non avesse provato l'inesistenza delle operazioni e dando rilievo ai bonifici bancari come prova dell'effettività. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo errata applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e che gli elementi presuntivi prodotti (assenza di dichiarazioni dei soci, struttura organizzativa insufficiente dei fornitori e del vettore, numerazione e similitudini nelle fatture, carattere antieconomico dell'attività delle emittenti) erano gravi, precisi e concordanti e idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha censurato la decisione della CTR per errata applicazione del regime probatorio. La Corte ha affermato che l'onere di provare l'inesistenza oggettiva grava sull'amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni (elementi indiziari) purché dotati di gravità, precisione e concordanza; che la mancanza di idonea struttura organizzativa degli emittenti e del vettore è un valido elemento indiziario; che, una volta che l'amministrazione abbia fornito tali elementi, incombe sul contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni e che la dimostrazione tramite sola documentazione bancaria (bonifici) e forma contabile non è in sé sufficiente a disinnescare le presunzioni. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Attribuisce rilevanza probatoria alle presunzioni in materia di IVA: l'amministrazione può avvalersi di indizi e presunzioni per dimostrare che le fatture documentano operazioni inesistenti, purché gli indizi abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Previene l'uso di elementi probatori indiziari in materia tributaria: indica che elementi attendibili e indizi possono servire a dimostrare l'inconsistenza delle operazioni registrate in fattura; la Corte corregge l'errore materiale (richiamato nel ricorso come D.P.R. 917/1986) e lo interpreta come riferimento alla disciplina delle presunzioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19 e art. 21, comma 7
Norme del sistema IVA richiamate per la cornice sostanziale (diritto alla detrazione, presupposti e condizioni); la Corte le menziona per contestualizzare la rilevanza dell'inesistenza delle operazioni ai fini della perdita del diritto alla detrazione IVA e alla deducibilità dei costi.
Stabilisce il riparto dell'onere della prova: la Corte ricorda che, una volta assolto l'onere probatorio da parte dell'amministrazione mediante presunzioni idonee, grava sul contribuente l'onere di provare il contrario (l'effettiva esistenza delle operazioni).
Massime di principio
- Quando l'amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture, grava sull'Ufficio dimostrare l'inesistenza; tale dimostrazione può essere fornita anche tramite presunzioni semplici purché dotate di gravità, precisione e concordanza.
- La mancanza di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) del soggetto che ha emesso la fattura e/o del vettore costituisce un elemento indiziario rilevante e può legittimamente far ritenere, mediante ragionevole inferenza, che l'operazione non sia stata effettivamente posta in essere.
- Una volta che l'amministrazione abbia fornito elementi indiziari pregnanti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle operazioni (es. documentazione di consegna, movimentazioni fisiche, produzione, inventari): i soli bonifici o la regolarità formale delle scritture non bastano a confutare presunzioni serie di fittizietà.
- Non è necessario che l'amministrazione provi la mala fede del contribuente: una volta accertata l'assenza dell'operazione, la buona fede del destinatario non opera come esimente automatico.
- Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi prodotti dall'amministrazione e motivare specificamente sul loro grado di gravità, precisione e concordanza prima di richiedere la prova contraria al contribuente.
- Non è corretto porre a carico dell'amministrazione l'obbligo di effettuare sempre verifiche quantitative della movimentazione fisica dei beni; tali accertamenti possono essere invece richiesti al contribuente come prova contraria quando l'Ufficio ha già fornito indizi consistenti di inesistenza.
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