Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04982/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è quindi rimasta ferma, compresa la valutazione sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello contestando esclusivamente la sussistenza della recidiva applicata nei suoi confronti. Dalla motivazione emerge che la Corte di merito aveva valorizzato la maggiore gravità dei fatti e la loro espressione di particolare abilità e propensione criminale, ritenendo quindi integrati i presupposti per la recidiva facoltativa. Il ricorso è stato ritenuto in sede di legittimità non consentito su tale punto e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito era congrua e priva di illogicità e si conformava al principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è sufficiente una motivazione succinta che dia conto della significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve motivare anche sinteticamente sulla maggiore gravità della condotta e sulla sua idoneità a indicare la prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva facoltativa è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non potendo risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva facoltativa è sufficiente quando il giudice di merito, anche in forma sintetica, evidenzi che i nuovi fatti siano espressione di una significativa prosecuzione del processo criminoso già avviato.
  • È legittima la valorizzazione, ai fini della recidiva, di elementi quali la maggiore gravità concreta dei fatti, la particolare abilità criminale e la propensione a delinquere, purché il ragionamento sia congruo e non illogico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.