Cassazione Penale, Ordinanza n. 06617/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di assise di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio concedendo le circostanze attenuanti generiche, ma ha confermato la responsabilità per il reato di omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. I motivi del ricorso riguardavano: 1) la dedotta nullità, a pena di nullità, per mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio; 2) il vizio di motivazione sulla mancata declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa traduzione dell'atto; 3) la violazione di legge per la mancata nomina di un interprete distinto per imputato e testimone secondo interprete; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni, mediante sostanziale riproposizione delle doglianze già formulate in appello e una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio, quando ricorrano le condizioni dell'art. 143 c.p.p., integra una nullità generale a regime intermedio soggetta a decadenza e sanata dalla comparizione della parte; nel caso di specie la questione non era stata eccepita in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché i vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere dedotti per questioni di diritto, per le quali va prospettata la violazione di legge. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la legge non prevede la nomina di un interprete diverso per imputato e per testimone. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché tendeva a contrapporre una ricostruzione alternativa del fatto e delle prove, senza denunciare un effettivo travisamento della prova. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato per cui era stata confermata la responsabilità in appello.
La mancata traduzione dell'atto per l'imputato alloglotta, in presenza dei relativi presupposti, può integrare nullità generale di tipo intermedio.
artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p.
La nullità per mancata traduzione del decreto di citazione è qualificata come nullità generale a regime intermedio, soggetta a decadenza e sanabile per comparizione della parte.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I vizi di motivazione non sono deducibili per questioni di diritto; se si contesta la correttezza giuridica della decisione, il motivo deve essere formulato come violazione di legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta, quando prevista dall'art. 143 c.p.p., integra una nullità generale di tipo intermedio, soggetta a decadenza e sanatoria se non tempestivamente eccepita e se la parte compare.
- Non è consentito dedurre come vizio di motivazione una questione che investe in realtà la correttezza giuridica della decisione: in tali casi il motivo deve essere costruito come violazione di legge.
- La doglianza che si limiti a riproporre in cassazione le stesse contestazioni già svolte in appello, senza indicare un vero travisamento della prova, è inammissibile perché tende a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La mancata previsione normativa di una certa modalità di nomina dell'interprete esclude la fondatezza della censura processuale che pretenda un requisito non previsto dalla legge.
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