Cassazione Penale, Ordinanza n. 31645/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di un tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 marzo 2025. La difesa ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in particolare contestando la ritenuta recidiva qualificata: secondo il ricorso, la motivazione sarebbe stata inidonea a giustificare l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e non si confrontavano realmente con la motivazione di merito, che aveva valorizzato i molteplici precedenti penali specifici, la gravità del fatto e la personalità trasgressiva dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi di legittimità sul riconoscimento della recidiva qualificata, poiché la Corte di merito aveva esplicitato gli elementi da cui desumere la pericolosità sociale dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma implicita nel riferimento al furto; il fatto è stato qualificato come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.
richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come tentato furto.
la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul riconoscimento della recidiva qualificata, fondata su precedenti penali specifici, gravità del fatto e personalità dell'imputato.
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva qualificata è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza in modo espresso i precedenti penali specifici, la gravità del fatto oggetto di condanna e la personalità trasgressiva dell'imputato, così da dare conto della sua pericolosità sociale.
- In sede di legittimità, il motivo che contesta la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inidonee a scalfire la decisione e conducono all'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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