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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31645/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di un tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 marzo 2025. La difesa ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in particolare contestando la ritenuta recidiva qualificata: secondo il ricorso, la motivazione sarebbe stata inidonea a giustificare l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e non si confrontavano realmente con la motivazione di merito, che aveva valorizzato i molteplici precedenti penali specifici, la gravità del fatto e la personalità trasgressiva dell'imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi di legittimità sul riconoscimento della recidiva qualificata, poiché la Corte di merito aveva esplicitato gli elementi da cui desumere la pericolosità sociale dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma implicita nel riferimento al furto; il fatto è stato qualificato come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.

  • art. 56 c.p.

    richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come tentato furto.

  • art. 99 c.p.

    la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sul riconoscimento della recidiva qualificata, fondata su precedenti penali specifici, gravità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva qualificata è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza in modo espresso i precedenti penali specifici, la gravità del fatto oggetto di condanna e la personalità trasgressiva dell'imputato, così da dare conto della sua pericolosità sociale.
  • In sede di legittimità, il motivo che contesta la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inidonee a scalfire la decisione e conducono all'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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