Sentenza del 23/01/2019 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Spese di giustizia - Diversi i presupposti per il riconoscimento degli interessi anatonistici e per la richiesta di rivalutazione monetaria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato i dinieghi di rimborso IVA relativi al terzo e quarto trimestre dell'anno d'imposta 2010, chiedendo anche il riconoscimento degli interessi, compresi quelli anatocistici, della rivalutazione monetaria e delle spese di giudizio. Nel corso del procedimento l'Amministrazione ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento presupposti e ha liquidato i rimborsi IVA per euro 91.598,00 ed euro 203.290,52. È quindi rimasta da decidere soltanto la spettanza degli accessori.
La decisione
La Commissione ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al rimborso IVA, poiché l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento. Ha invece accolto la domanda relativa agli interessi anatocistici, rilevando che essa era stata proposta nell'atto introduttivo e che ricorrevano i presupposti dell'art. 1283 c.c. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria perché la contribuente non aveva dimostrato che il tempestivo pagamento le avrebbe consentito di impiegare le somme in modo da neutralizzare l'inflazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, dopo l'impugnazione, l'Amministrazione ha liquidato e pagato i rimborsi IVA richiesti.
Il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi scaduti solo dalla data della domanda giudiziale o in forza di espressa convenzione, purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Gli interessi anatocistici sono riconoscibili quando gli interessi principali siano già scaduti, il debito sia esigibile, il debitore sia in mora e vi sia una specifica domanda giudiziale o una convenzione successiva alla scadenza. Nel caso concreto la domanda era stata formulata nell'atto introduttivo.
Cass. civ., n. 11171/2013 e precedenti nn. 4935/2006 e 4830/2004
La giurisprudenza richiamata precisa che la domanda di interessi sugli interessi richiede la previa scadenza degli interessi principali e la sussistenza degli ulteriori presupposti di esigibilità e mora.
Cass. civ., nn. 3331/2017 e 28332/2013
Nelle pretese restitutorie del contribuente verso l'Erario, la rivalutazione monetaria non è automatica, ma richiede la prova concreta del danno da inflazione.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 16871/2007; Cass. nn. 26403/2010, 7803/2016 e 11943/2016
Il danno da svalutazione monetaria può essere riconosciuto solo se il creditore deduce e dimostra che il tempestivo pagamento avrebbe consentito un impiego del denaro idoneo a neutralizzare gli effetti dell'inflazione. In materia tributaria la prova deve essere valutata con particolare rigore.
Massime di principio
- Quando un rimborso tributario viene pagato durante il processo, la controversia principale può cessare, ma il giudice può comunque decidere sulle pretese accessorie, come interessi e rivalutazione.
- Gli interessi anatocistici non spettano automaticamente: occorre una domanda specifica, proposta tempestivamente, oltre alla scadenza degli interessi principali, all'esigibilità del debito e alla mora del debitore.
- La rivalutazione monetaria è distinta dagli interessi anatocistici e non consegue automaticamente al ritardo nel rimborso fiscale.
- Per ottenere la rivalutazione, il contribuente deve fornire una prova concreta e rigorosa del pregiudizio inflazionistico, dimostrando come avrebbe utilizzato tempestivamente le somme.
- La formulazione della domanda già nell'atto introduttivo è essenziale per consentire al giudice di riconoscere gli interessi accessori.
- Anche in caso di accoglimento parziale della pretesa del contribuente, le spese possono essere compensate quando la controversia presenti profili particolari e l'Amministrazione abbia provveduto spontaneamente al pagamento.
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