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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24397/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a una pluralità di attività indicate nel ricorso monitorio. Una banca ha proposto opposizione, ma il Tribunale di Milano l’ha dichiarata inammissibile ritenendo che, poiché alcune prestazioni dedotte erano estranee al rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 (in particolare un’attività stragiudiziale non funzionale alla difesa in giudizio e un’attività penale), l’opposizione dovesse essere introdotta con citazione secondo il rito ordinario e che la notificazione del ricorso, avvenuta oltre il termine di quaranta giorni dall’ingiunzione, fosse tardiva. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione delle norme sul contenuto del ricorso monitorio; erronea applicazione degli artt. 28 L. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011; omessa motivazione sulla estraneità dell’attività stragiudiziale; erronea applicazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 anche all’attività penale; violazione dell’art. 40, comma 3, c.p.c. per non avere distinto tra crediti soggetti e non soggetti al rito speciale; e violazione dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 per non avere ritenuto tempestiva l’opposizione in base al deposito del ricorso e non alla sua notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto non conforme alla propria giurisprudenza la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardiva notificazione del ricorso. La Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi professionali, è ammissibile l’uso del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. quando l’opponente lo scelga espressamente; in tale ipotesi la tempestività va valutata con riferimento al deposito del ricorso entro il termine ex art. 641 c.p.c., non alla successiva notificazione. Ha inoltre richiamato la precedente giurisprudenza che consente il rito sommario anche quando il decreto riguardi compensi per attività non rientranti nell’art. 14 d.lgs. 150/2011, e ha escluso che la proposizione dell’opposizione con ricorso comporti di per sé inammissibilità per mancata citazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura non è stata accolta perché la Corte ha deciso la causa su diverso fondamento giuridico, nei limiti dei fatti allegati dalle parti.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto dell’atto introduttivo monitorio, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento.

  • art. 163 c.p.c.

    invocato per sostenere l’insufficienza del ricorso monitorio rispetto alle voci di compenso, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo.

  • art. 638 c.p.c.

    richiamato in relazione al ricorso per decreto ingiuntivo, senza essere decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 645 c.p.c.

    la previsione secondo cui l’opposizione si propone con citazione non osta, secondo la Corte, alla scelta del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. da parte dell’opponente.

  • art. 702-bis c.p.c.

    è ritenuto modello alternativo e fungibile rispetto al rito ordinario, utilizzabile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in controversie di competenza del Tribunale in composizione monocratica, se l’opponente manifesta chiaramente tale scelta.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    richiamato per il rito speciale in materia di compensi professionali; la Corte ribadisce che l’opposizione al decreto ingiuntivo per compensi di avvocato può essere proposta con rito sommario e che la disciplina non esclude, in sé, la scelta del rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c. nei casi compatibili.

  • art. 28 L. 794/1942

    richiamato come norma di raccordo per la liquidazione dei compensi dell’avvocato, ma la Corte chiarisce che il rito speciale non esaurisce tutte le ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo del professionista.

  • art. 641 c.p.c.

    il termine perentorio rileva ai fini della tempestività dell’opposizione; quando l’atto introduttivo è un ricorso, ciò che conta, nel rito sommario scelto, è il deposito tempestivo, non la notifica entro il termine.

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    invocato per sostenere che, ove parte dei crediti fosse soggetta a rito ordinario, il giudice dovesse scindere le domande; la decisione finale non si fonda su questo motivo ma sulla ammissibilità del rito sommario prescelto.

  • art. 4, commi 1 e 5, d.lgs. 150/2011

    richiamato per sostenere la sanatoria/mutamento del rito; la Corte, in linea con la propria giurisprudenza, valorizza i limiti della sanatoria e la rilevanza della forma dell’atto solo in rapporto al raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    utilizzato per affermare che l’errore nella forma dell’atto va valutato in relazione al raggiungimento dello scopo e non comporta automaticamente nullità se non prevista dalla legge.

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato per la nullità derivante da vizio di costituzione del giudice e per il rinvio alle regole dell’art. 161 c.p.c.

  • art. 161 c.p.c.

    la nullità per vizio di costituzione del giudice, anche se insanabile, può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole del ricorso in cassazione.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato in relazione alla violazione del modello decisorio collegiale previsto nel procedimento speciale.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso, ma solo illustrare quelli già dedotti o replicare alle difese avversarie.

  • art. 50 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla composizione del tribunale, ma la Corte chiarisce che la questione non può essere dedotta per la prima volta in memoria se non nei limiti del ricorso.

  • art. 50 ter c.p.c.

    richiamato unitamente all’art. 50-bis c.p.c. sul regime di composizione del giudice.

  • art. 50 quater c.p.c.

    menzionato per la disciplina della composizione monocratica/collegiale del tribunale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi professionali, l’opponente può scegliere il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. anche quando il decreto riguardi prestazioni non integralmente riconducibili al rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, purché la scelta risulti chiaramente dall’atto introduttivo.
  • Quando l’opposizione è proposta con ricorso nel rito sommario, la tempestività va verificata con riguardo al deposito del ricorso entro il termine perentorio ex art. 641 c.p.c.; la successiva notificazione non è elemento decisivo ai fini della tempestività dell’atto, se la forma processuale prescelta è coerente con il modello utilizzato.
  • L’errore sulla forma dell’atto introduttivo deve essere valutato in relazione al raggiungimento dello scopo dell’atto e non determina automaticamente inammissibilità o nullità se non vi è una sanzione espressa e se l’atto ha comunque conseguito la sua funzione processuale.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può essere usata per introdurre nuovi motivi di ricorso o censure autonome, ma solo per illustrare i motivi già dedotti o replicare alle difese della controparte.
  • Anche ove il giudice di merito qualifichi erroneamente il rito applicabile a una parte della domanda monitoria, la Corte può accogliere il ricorso per una diversa ragione giuridica emergente dai fatti già allegati, senza alterare il thema decidendum o introdurre eccezioni nuove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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