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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23380/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava tre profili principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 129, comma 2, c.p.p., per presunta motivazione apparente e mancato confronto con le deduzioni difensive e le risultanze istruttorie; 2) omissione di verifica dell'esistenza, entità e riconducibilità del profitto del reato e del depauperamento patrimoniale (riferito all'art. 640 c.p. e art. 192 c.p.p.), nonché dedotta manifestata illogicità nella valutazione del dolo; 3) violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'art. 603 c.p.p., per il rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale in appello, ritenuta prova decisiva sulla riconducibilità del profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di aspecificità e reiterazione delle censure già formulate in appello, con richiamo ai principi secondo cui non è consentito cumulare vizi eterogenei della motivazione e che il ricorso deve indicare puntualmente il profilo di vizio. È stato inoltre ritenuto inammissibile il rilievo di questioni non oggetto dei motivi di appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). La Corte ha osservato che la Corte di appello aveva adeguatamente considerato le deduzioni in punto di elemento soggettivo e aveva motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria nella forma consentita, perciò non vi era vizio decisivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Resta ferma, nel merito del grado precedente, la pronuncia della Corte di appello del 16/12/2025 che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva dichiarato che non doveva procedersi nei confronti dell'imputato per estinzione del reato per prescrizione e aveva confermato le restanti statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme richiamate come base delle censure proposte in cassazione; la Corte le impiega per inquadrare i motivi ma dichiara inammissibili le censure per aspecificità o per essere non consentite

  • art. 129 cod. proc. pen., comma 2

    Riferita alla pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato; la Corte territoriale si era pronunciata ex art. 129 e la cassazione rileva che il ricorso non ha contestato specificamente la motivazione che ha portato a tale pronuncia

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di truffa invocata dal ricorrente in relazione alla verifica del profitto e del dolo; la Corte indica che i rilievi in merito erano esposti in modo generico e non specifico

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità di valutazione delle prove; la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità come la valutazione probatoria sarebbe stata viziata

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte segnala che il giudice d'appello può implicitamente rigettare l'istanza quando la motivazione di secondo grado contiene elementi sufficienti a decidere sulla responsabilità; pertanto il rigetto non è sindacabile per vizio qui denunciato

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiamato per il principio secondo cui motivi di impugnazione aspecifici comportano inammissibilità; la Corte applica tale principio per dichiarare il ricorso infondato

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Ulteriore richiamo alla disciplina dell'inammissibilità per aspecificità delle impugnazioni, utilizzato dalla Corte per motivare la declaratoria di inammissibilità

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 3 (ultima parte)

    Richiamato per escludere la possibilità di dedurre in cassazione questioni non specificamente oggetto dell'appello; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile le censure nuove o generiche

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione su quale profilo della motivazione si assume il vizio: denunce generiche o cumulate dei vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) sono aspecifiche e inammissibili
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni che non siano state specificamente dedotte e sviluppate in appello; questioni nuove o solo genericamente anticipate in appello saranno escluse
  • Il giudice d'appello può rigettare implicitamente la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria se la sua motivazione contiene elementi sufficienti per la valutazione della responsabilità; il rigetto non è automaticamente sindacabile in cassazione se la decisione di secondo grado è adeguatamente motivata
  • Quando si censura la valutazione del dolo o della riconducibilità del profitto, è necessario indicare fatti, elementi probatori e il nesso causale in modo specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito
  • Il rischio di condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende è concreto in caso di ricorso dichiarato inammissibile per aspecificità o motivi manifestamente infondati

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