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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03645/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal 22/02/2018 al 29/03/2019 nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 1802/2017 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Grabovac era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e successivamente arresti domiciliari; assolto con sentenza irrevocabile del 12/06/2023 per non aver commesso il fatto. La Corte d'appello di Trento aveva respinto la richiesta di indennizzo ritenendo che il ricorrente avesse tenuto comportamenti di colpa grave (contatti con coimputati, trasporto di autovetture, consegna di denaro) che avrebbero indotto l'autorità a ritenere fondate le accuse. Il ricorrente contestava che tali atti fossero giustificati dalla sua attività lavorativa e denunciava motivazione generica e carente da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trento per un nuovo esame, rilevando che la motivazione della decisione di merito era generica e non aveva indicato i fatti concreti, non esclusi dal giudice penale, che collegassero in modo adeguato e specifico la presunta colpa grave del Grabovac con l'applicazione e la persistenza della misura cautelare. La Cassazione ha chiarito che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante, autonoma rispetto al giudizio di merito, e motivare il nesso causale tra le condotte del richiedente e la falsa apparenza di configurabilità del reato. Ha demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali relative ai reati di importazione e traffico di stupefacenti: sono i reati per i quali il Grabovac era indagato e che hanno giustificato inizialmente la misura cautelare.

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che esclude o limita il diritto all'equa riparazione quando l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte ha richiamato che la valutazione di dolo o colpa grave richiede un'analisi ex ante della condotta del richiedente e del suo nesso causale con l'adozione/persistenza della misura cautelare, senza necessariamente richiedere che la condotta costituisca per sé reato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, pronunce richiamate)

    es. Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024; Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018

    Principi consolidati secondo cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con criterio ex ante, specificare i fatti concreti non esclusi dal giudice penale che costituiscono causa della misura cautelare e verificare la sussistenza di dolo o di colpa grave (eclatante o macroscopica negligenza) in grado di escludere l'indennizzo.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione deve compiere una valutazione ex ante, autonoma rispetto al processo penale, e verificare se la condotta dell'interessato abbia effettivamente ingenerato la falsa apparenza di responsabilità penale.
  • Non è necessario che la condotta del richiedente costituisca un reato per escludere l'indennizzo: è sufficiente che tale condotta, per dolo o colpa grave, abbia causato o concorrere a causare l'adozione o la persistenza della misura cautelare.
  • La mera enunciazione di contatti con indagati, trasporti o movimentazioni di denaro non è di per sé idonea ad escludere l'indennizzo: il giudice deve indicare in modo specifico quali fatti concreti, non esclusi dal giudice penale, siano stati determinanti per la decisione cautelare e in che modo.
  • Le attività che possono essere giustificate come esercizio di una professione o di un'attività lavorativa devono essere valutate e motivate espressamente; documenti giustificativi (fatture, atti societari, dichiarazioni) possono neutralizzare l'asserita rilevanza colposa delle condotte.
  • La motivazione generica o di stile è insufficiente: la Corte di legittimità annulla quando la decisione di merito non esplicita il nesso causale tra la condotta attribuita al richiedente e l'intervento dell'autorità, o non dimostra la gravità della colpa in termini concreti.
  • In casi simili il procedimento può essere rinviato al giudice di merito per un nuovo esame, con indicazione di valutare specificamente la sussistenza di dolo o colpa grave e la congruenza causale rispetto alla misura cautelare, nonché la regolamentazione delle spese.

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