Cassazione Penale, Sentenza n. 15150/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano del 6/7/2022 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero riqualificando provvisoriamente il fatto in tentato omicidio e disponendo la custodia in carcere. Il ricorso per cassazione articolava due censure principali: 1) violazione dell'art. 310 c.p.p., con la doglianza che l'appello del PM sarebbe stato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse, dato che nelle more la misura cautelare era già stata aggravata e sostituita con la custodia cautelare; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valorizzato le percezioni soggettive della persona offesa trascurando le immagini di videosorveglianza e che, alla luce della posizione della vittima e dello stato del treno, la condotta non fosse idonea al tentativo di omicidio ma solo alla violenza privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che sussistesse carenza sopravvenuta di interesse del Pubblico Ministero: l'appello non mirava soltanto a ottenere una diversa misura, ma a ottenere una diversa qualificazione del fatto che incide sui termini massimi della custodia in carcere. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la provvisoria qualificazione in tentato omicidio basandosi su immagini di videosorveglianza, dichiarazioni della persona offesa e testimonianze, applicando il criterio della prognosi postuma per valutare l'idoneità della condotta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere inammissibilità dell'appello del PM per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che valuta l'interesse con riguardo all'idoneità dell'esito del giudizio ad eliminare la situazione pregiudizievole, e ha ritenuto il motivo infondato.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'impugnante deve avere un interesse concreto ed attuale fino alla decisione; la Corte ha applicato questo principio per valutare la legittimità dell'appello del PM.
Richiamato in relazione ai termini massimi della custodia cautelare, la Corte ha osservato che la diversa qualificazione del reato incide sui limiti di durata della misura.
Norma sul tentativo; la Corte ha ricordato che l'accertamento dell'idoneità degli atti va fatto secondo la prognosi postuma, valutando la situazione prevedibile dal momento dell'azione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ricordato che in cassazione non sono sindacabili rielaborazioni probatorie non tali da configurare manifesta illogicità o violazioni di legge.
Richiamato dalla Corte nel disporre la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o infondato.
Citato nella motivazione giurisprudenziale richiamata circa l'incidenza della qualificazione del fatto sull'adottabilità e durata delle misure cautelari.
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di ritenere sussistente la colpa nella proposizione del ricorso e giustificare l'applicazione di ammenda.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha interesse concreto ad impugnare provvedimenti cautelari quando la diversa qualificazione del reato incide sui termini massimi della custodia e quindi sulla durata effettiva della misura; la sopravvenuta applicazione della stessa misura non determina automaticamente carenza d'interesse se l'appello mira alla diversa cornice edittale
- Nelle valutazioni sul tentativo di reato va applicato il criterio della prognosi postuma: l'idoneità degli atti si valuta con riferimento a quanto l'agente poteva prevedere al momento dell'azione, non solo sugli effetti realizzati
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione probatoria di merito; in cassazione sono sindacabili i provvedimenti solo per violazioni di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa interpretazione dei fatti
- In fase cautelare il giudice può fondare la provvisoria qualificazione su un complesso di elementi (videosorveglianza, dichiarazioni della vittima, testimonianze) e non è obbligato a privilegiare un solo tipo di prova se la motivazione è coerente
- Chi propone ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari deve circoscrivere le censure a profili giuridici o a palesi vizi logici della motivazione per evitare il rischio di inammissibilità e delle relative sanzioni economiche
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