Cassazione Penale, Sentenza n. 29661/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di cui agli artt. 110, 372 e 416-bis.1 cod. pen. (contestata limitatamente all'aggravante). Due motivi: (1) vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen.: si censura l'uso di mere presunzioni e l'assenza di prova che la condotta della ricorrente fosse finalizzata a favorire l'associazione mafiosa (si evidenzia che il collegamento sarebbe basato solo sul rapporto di coniugio e su un unico contatto telefonico e un incontro per concordare testimonianza); (2) vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen.: si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la mancata contestazione di intraneità all'associazione e il rilevante intervallo temporale tra i fatti e l'adozione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto entrambe le censure. Motivi principali della decisione: (a) principio di limite del sindacato in Cassazione sulle valutazioni di merito: la Corte può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione delle fonti di prova; (b) distinzione tra gravità indiziaria (presupposto per la misura cautelare) e prova richiesta in dibattimento: per la custodia è sufficiente una qualificata probabilità (indizi) e non la certezza; (c) il Tribunale ha ricostruito compiutamente la piattaforma indiziaria: elementi probatori documentati (conversazioni, incontri per il 'copione' della testimonianza, reclutamento e preparazione dei testi, coerenza delle dichiarazioni rese) dimostrano che la ricorrente ha partecipato al reclutamento e alla predisposizione della falsa testimonianza; (d) sull'aggravante 416-bis.1 il Tribunale ha motivato che la ricorrente deliberò la condotta con la consapevolezza di favorire un soggetto intraneo al clan, desumendo tale consapevolezza da elementi concreti (coinvolgimento del marito negli affari della consorteria, presenza della ricorrente a conversazioni telefoniche rilevanti, incontri ripetuti con i vertici del clan e con il difensore per preparare il falso); (e) in tema di esigenze cautelari l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. introduce una presunzione relativa di idoneità della custodia per i reati aggravati; il Tribunale ha correttamente ritenuto che non esistessero elementi specifici e concreti capaci di superare tale presunzione. Di conseguenza la conferma della misura è stata ritenuta legittima.
Norme richiamate
Regola il concorso di persone nel reato; richiamato quale norma sostanziale collegata alle imputazioni contro la ricorrente.
Delitto di falsa testimonianza/assistenza al falso; oggetto della imputazione principale nei confronti della ricorrente.
Aggravante di 'agevolazione mafiosa' (trasposizione dell'art. 7 D.L. n.152/1991): la Corte ricorda la natura soggettiva dell'aggravante, che richiede la deliberata volontà dell'agente di apportare un vantaggio alla compagine mafiosa e che tale rappresentazione sia fondata su elementi concreti che dimostrino la conoscenza dell'esistenza e della intraneità dei destinatari alla associazione.
Disciplina la "gravità indiziaria" come parametro per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ribadisce che per la custodia cautelare è sufficiente una qualifica probabilità (indizi) diversa dallo standard probatorio richiesto in dibattimento.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
"quando sussistono gravi indizi di colpevolezza [ ] è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
Introduce una presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare per i reati elencati (tra cui quelli aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1); l'onere di fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione grava sulla difesa.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Elenca le esigenze cautelari (in particolare la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione di compimenti di reati); la Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistessero in concreto nel caso di specie.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione, consentendo la censura per mancata o manifesta illogicità della motivazione; la Corte richiama il limite del sindacato in cassazione rispetto alle valutazioni di merito.
D.L. n. 152/1991 (art. 7) conv. L. n. 203/1991
Norma storica da cui trae origine la disciplina dell'aggravante per agevolazione di tipo mafioso; la giurisprudenza citata dalla Corte ne chiarisce la ratio e la soggettività del requisito.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (richiamo della Procura)
Riferimento procedurale alla modalità di deposito delle conclusioni del Procuratore generale; non incide sul merito ma segna l'adesione del PG alla richiesta di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari la critica principale deve mirare a specifiche violazioni di legge o alla manifesta illogicità della motivazione: non è ammesso un semplice invito a riconsiderare la valutazione del merito.
- Per le misure cautelari si applica standard indiziario differente rispetto al dibattimento: è sufficiente una qualificata probabilità (gravità indiziaria) e non la prova "oltre ogni ragionevole dubbio".
- Quando il reato è aggravato dall'art. 416-bis.1 (agevolazione mafiosa) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3; la difesa deve fornire elementi concreti, specifici e non meramente generici per superare la presunzione e dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa ha natura soggettiva: è necessaria la rappresentazione, da parte dell'agente, di favorire la compagine mafiosa; tuttavia tale consapevolezza può essere desunta da elementi concreti (contatti con esponenti del clan, partecipazione ad incontri organizzativi, attività coerente con le istruzioni del gruppo).
- Singoli contatti od elementi isolati possono non essere sufficienti di per sé a escludere la finalità mafiosa, se esistono altri elementi convergenti (incontri ripetuti, preparazione coordinata del falso, partecipazione a conversazioni inerenti attività criminali, ruolo del congiunto nel contesto criminale).
- Per impugnare efficacemente misure cautelari nei casi di presunzione prevista dall'art. 275, la strategia difensiva deve proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'inattualità o l'irrilevanza delle esigenze cautelari (es. documentazione che smentisca i fatti contestati o prova di circostanze che rendano impossibile la reiterazione del reato).
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