Cassazione Penale, Ordinanza n. 26124/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, vizi di motivazione sulla responsabilità, sostenendo di non essere stato informato dell'obbligo di depositare le scritture contabili perché le notifiche del ricorso e della sentenza di fallimento erano state eseguite presso la Casa comunale e quindi egli non avrebbe avuto conoscenza dell'obbligo. Con il secondo motivo lamentava l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la bancarotta fraudolenta documentale contestata non riguarda l'omesso deposito delle scritture contabili nel senso prospettato dalla difesa, e l'obbligo di consegna delle scritture al curatore discende direttamente dalla legge, a prescindere dalle modalità di notifica o da una specifica richiesta. Il secondo motivo è stato dichiarato inedito, poiché la questione non risultava trattata nei motivi di appello ed è stata proposta per la prima volta in cassazione; inoltre la censura coinvolge profili di merito non deducibili in sede di legittimità. La memoria difensiva non ha modificato tale valutazione.
Norme richiamate
la bancarotta fraudolenta documentale presuppone la mancata consegna/tenuta delle scritture contabili rilevante per la procedura concorsuale; non coincide con il mero omesso deposito nel termine legato ad altri adempimenti.
richiamato per distinguere la fattispecie dell'omesso deposito delle scritture contabili da quella di cui all'art. 216 l. fall.
prevede un termine preciso per il deposito delle scritture agganciato alla sentenza di fallimento.
il fallimento non è atto a sorpresa, ma esito di un procedimento che si svolge nel contraddittorio delle parti.
la consegna della documentazione avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile richiesta o acquisita.
indicato per delimitare le scritture contabili rilevanti.
richiamato per la regola di conservazione della documentazione contabile per dieci anni.
l'obbligo di consegna della documentazione grava anche sull'amministratore di fatto.
impedisce di introdurre in cassazione questioni non dedotte nei precedenti gradi quando implicano valutazioni di merito.
ribadisce il divieto di proporre per la prima volta in cassazione questioni di merito non devolute con l'appello.
Massime di principio
- Integra la bancarotta fraudolenta documentale la mancata consegna al curatore di tutte le scritture contabili dovute per legge, a prescindere da una specifica richiesta o da particolari modalità di convocazione o notifica.
- L'omessa conoscenza della sola notifica del provvedimento di fallimento non esclude la responsabilità per bancarotta documentale quando l'obbligo di consegna deriva direttamente dalla legge e non dipende da un avviso individuale.
- La distinta fattispecie dell'omesso deposito delle scritture contabili prevista dalla disciplina fallimentare non coincide con la bancarotta fraudolenta documentale contestata ai sensi dell'art. 216 l. fall.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito, come quelle relative all'elemento soggettivo, se non risultano devolute con l'appello.
- Quando la censura richiede una rivalutazione della discrezionalità del giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione se proposta come motivo nuovo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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