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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26128/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il suo reclamo contro la dichiarazione di fallimento della società della quale era ex amministratore. Ha sostenuto, con un unico motivo formalmente ricondotto a violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.f. e a vizio logico-motivazionale, che la Corte territoriale non avrebbe valutato i bilanci della società al 31.12.2017 e al 31.12.2018, che egli assumeva già approvati e depositati prima del fallimento, dai quali sarebbero emersi crediti per euro 157.000; a suo dire, tali attivi avrebbero dovuto essere considerati nel bilanciamento con il passivo, indicato in euro 130.000, e avrebbero escluso l’insolvenza. Ha inoltre richiamato il pagamento del credito azionato in primo grado e la desistenza depositata dall’istante nel giudizio di reclamo. Ha anche prospettato che una consulenza tecnica d’ufficio avrebbe condotto alla revoca del fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, confuso e privo di autosufficienza, per la cumulazione di vizi eterogenei e per la mancata specifica censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inattendibilità dei bilanci prodotti solo in sede di reclamo e sulla mancanza di scritture contabili a supporto del rendiconto. La Corte ha anche osservato che i riferimenti allo stato di insolvenza delle società in liquidazione erano inconferenti, poiché non risultava che la società fosse in liquidazione; in ogni caso, lo stato di insolvenza deve essere desunto dall’impossibilità strutturale dell’impresa di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. È stata esclusa ogni statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l.f.

    Lo stato di insolvenza va apprezzato secondo i criteri propri dell’impresa non in liquidazione, come impossibilità strutturale di adempiere regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura era formulata come violazione di legge e vizio motivazionale, ma è stata ritenuta in concreto generica e non autosufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo confuso vizi diversi senza una chiara e specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di fallimento, se l’impresa non risulta in liquidazione, lo stato di insolvenza non si accerta tramite il mero confronto tra attivo e passivo, ma verificando l’esistenza di un’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
  • La produzione tardiva di bilanci o di documenti contabili, senza adeguato supporto probatorio e senza censura specifica dell’apprezzamento di inattendibilità compiuto dal giudice di merito, non consente di superare la declaratoria di insolvenza.
  • La decisione del giudice di merito sull’opportunità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio è di regola incensurabile in cassazione, salvo specifiche violazioni di legge o carenze motivazionali rilevanti.
  • L’accertamento dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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