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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38077/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo un solo motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. In particolare ha lamentato il mancato espresso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, sostenendo quindi un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La vicenda concreta riguarda una condotta commessa ad Alghero il 30 luglio 2020, già ritenuta sussistente dal Tribunale e poi confermata dalla Corte di appello, con assoluzione dal separato reato di guida sotto effetto di stupefacenti per insussistenza del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che, pur in mancanza di un'esplicita formula sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante, la sentenza impugnata conteneva una motivazione complessiva sufficiente a rendere evidente la valutazione negativa circa la prevalenza delle attenuanti, poiché il giudice di merito aveva ritenuto la pena adeguata alla gravità della condotta. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il difetto di un'espressa formula sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti non determina di per sé l'annullamento della sentenza, se la motivazione nel suo complesso rende comunque percepibile la valutazione negativa del giudice di merito sulla prevalenza delle attenuanti.
  • Il giudizio sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche può risultare implicitamente dalla motivazione del trattamento sanzionatorio, purché il percorso argomentativo consenta di comprendere che la pena è stata determinata in considerazione della gravità del fatto e della conseguente ritenuta inadeguatezza di un trattamento più favorevole.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale meramente formale quando la sentenza impugnata abbia comunque espresso, in modo complessivo e non illogico, la ragione del diniego della prevalenza delle attenuanti.
  • In presenza di una motivazione di merito che giudichi la pena adeguata alla gravità della condotta, tale apprezzamento può essere sufficiente a sorreggere anche il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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