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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12068/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo (n.598/2018) relativa a una causa di divisione ereditaria tra gli eredi dei coniugi Lombardo Giuseppe e Mendola Maria. L'attrice deduceva appropriazioni di denaro da parte dei convenuti e contestava l'attribuzione di donazioni indirette e la quantificazione delle reciproche somme dovute; impugna inoltre profili relativi alla valutazione delle perizie (CTU vs perito di parte), all'ammissibilità e utilizzabilità del giuramento decisorio, alla ricostruzione delle disponibilità bancarie dei de cuius e alla regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue otto censure. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi, confermando la valutazione di merito sulla contitolarità del conto corrente, l'affidamento al CTU quando giustificato, la mancata prova della provenienza di alcune somme e la corretta esclusione di richieste istruttorie esplorative. Ha altresì condiviso la parziale rettifica delle poste tra condividenti operata dalla Corte d'Appello e la regolazione delle spese a carico della ricorrente nella misura decisa. Infine la cassazione ha disposto l'applicazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 5)

    Invocato come base delle censure per nullità della motivazione (n.4) e per omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte rileva la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e l'inammissibilità delle censure che chiedono nuovo apprezzamento probatorio o sono generiche.

  • art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte valuta che la motivazione della corte territoriale è conforme al minimo costituzionale e non viziata da contraddittorietà insanabile.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Applicato per escludere il riesame di valutazioni di merito già condivise dalla corte d'appello: la Corte ricorda il limite della cassazione rispetto a questioni di fatto e prova già valutate.

  • art. 263 e ss. c.p.c.

    Citato per spiegare che la procedura formale di rendimento dei conti è facoltativa nell'ambito della divisione e che, in assenza di tale procedura, incombe al creditore l'onere di provare la pretesa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in connessione alla valutazione delle perizie e al principio che il giudice non può omettere di motivare una scelta tra consulenze tecniche; la Corte però ritiene che la motivazione della preferenza al CTU sia adeguata.

  • art. 2739 c.c.

    Richiamato in relazione al giuramento decisorio e alla regola sulla prova documentale; la Corte verifica che il giuramento non sia stato utilizzato in modo illegittimo sui fatti altrui per le voci individuate.

  • art. 742 c.c. (comma 2)

    Rilevato nel contesto della collazione delle spese di istruzione: la Corte territoriale ha ritenuto che l'importo fosse eccedente la misura ordinaria e quindi soggetto a collazione; la cassazione considera la questione come apprezzamento di fatto non sindacabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nella contestazione delle modalità probatorie; la Corte conferma la valutazione di merito circa l'insufficienza probatoria dell'attrice rispetto alle donazioni indirette contestate.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite: la Corte d'Appello ha regolato le spese secondo il principio di soccombenza, motivando la decisione di non porre integralmente le spese a carico della massa.

  • art. 92 c.p.c.

    Citato indirettamente nella discussione sulla compensazione delle spese: la Corte osserva che la facoltà di compensazione ex art.92 non è sindacabile in sede di legittimità se esercitata dal giudice di merito.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (e DPR 30/5/2002 n.115, art.13, comma 1-quater)

    Normativa richiamata per disporre l'obbligo di versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di divisione ereditaria la Cassazione limita il controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto e di prova operate dai giudici di merito: censure generiche o che chiedono rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • La procedura di rendimento dei conti (art. 263 e ss. c.p.c.) è facoltativa nella divisione; se non seguita, resta a carico del creditore l'onere di provare l'esistenza del credito.
  • Il giudice può preferire le conclusioni di un CTU a quelle del perito di parte, purché motivi la scelta; se il CTU risponde ai rilievi di parte, il giudice non è sempre tenuto a ripetere punto per punto le confutazioni.
  • Per configurare donazioni indirette occorre prova adeguata della provenienza e dell'utilizzo delle somme; la mera esibizione di assegni o documenti senza prova di negoziazione o destinazione concreta può risultare insufficiente.
  • Il giuramento decisorio è ammissibile solo su fatti propri della parte cui è deferito e, se utilizzato impropriamente su fatti non comuni o altrui, la relativa prova può essere esclusa o non ritenuta idonea.
  • La valutazione dell'eccezionalità di spese (es. spese di istruzione) è un accertamento di fatto: la sua sindacabilità in Cassazione è molto limitata.
  • Nelle divisioni giudiziali, in linea generale le spese necessarie allo scioglimento della comunione possono gravare sulla massa, ma il giudice può attribuire le spese secondo il principio di soccombenza e compensare in presenza di pretese e resistenze sproporzionate.
  • Il rigetto del ricorso comporta anche conseguenze amministrative ed economiche (es. obbligo di versamento contributo unificato) che la Cassazione può disporre nella sentenza di rigetto.

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