Cassazione Civile, Sentenza n. 12068/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo (n.598/2018) relativa a una causa di divisione ereditaria tra gli eredi dei coniugi Lombardo Giuseppe e Mendola Maria. L'attrice deduceva appropriazioni di denaro da parte dei convenuti e contestava l'attribuzione di donazioni indirette e la quantificazione delle reciproche somme dovute; impugna inoltre profili relativi alla valutazione delle perizie (CTU vs perito di parte), all'ammissibilità e utilizzabilità del giuramento decisorio, alla ricostruzione delle disponibilità bancarie dei de cuius e alla regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue otto censure. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi, confermando la valutazione di merito sulla contitolarità del conto corrente, l'affidamento al CTU quando giustificato, la mancata prova della provenienza di alcune somme e la corretta esclusione di richieste istruttorie esplorative. Ha altresì condiviso la parziale rettifica delle poste tra condividenti operata dalla Corte d'Appello e la regolazione delle spese a carico della ricorrente nella misura decisa. Infine la cassazione ha disposto l'applicazione dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 4 e 5)
Invocato come base delle censure per nullità della motivazione (n.4) e per omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte rileva la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e l'inammissibilità delle censure che chiedono nuovo apprezzamento probatorio o sono generiche.
art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte valuta che la motivazione della corte territoriale è conforme al minimo costituzionale e non viziata da contraddittorietà insanabile.
Applicato per escludere il riesame di valutazioni di merito già condivise dalla corte d'appello: la Corte ricorda il limite della cassazione rispetto a questioni di fatto e prova già valutate.
Citato per spiegare che la procedura formale di rendimento dei conti è facoltativa nell'ambito della divisione e che, in assenza di tale procedura, incombe al creditore l'onere di provare la pretesa.
Richiamato in connessione alla valutazione delle perizie e al principio che il giudice non può omettere di motivare una scelta tra consulenze tecniche; la Corte però ritiene che la motivazione della preferenza al CTU sia adeguata.
Richiamato in relazione al giuramento decisorio e alla regola sulla prova documentale; la Corte verifica che il giuramento non sia stato utilizzato in modo illegittimo sui fatti altrui per le voci individuate.
Rilevato nel contesto della collazione delle spese di istruzione: la Corte territoriale ha ritenuto che l'importo fosse eccedente la misura ordinaria e quindi soggetto a collazione; la cassazione considera la questione come apprezzamento di fatto non sindacabile.
Invocato nella contestazione delle modalità probatorie; la Corte conferma la valutazione di merito circa l'insufficienza probatoria dell'attrice rispetto alle donazioni indirette contestate.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite: la Corte d'Appello ha regolato le spese secondo il principio di soccombenza, motivando la decisione di non porre integralmente le spese a carico della massa.
Citato indirettamente nella discussione sulla compensazione delle spese: la Corte osserva che la facoltà di compensazione ex art.92 non è sindacabile in sede di legittimità se esercitata dal giudice di merito.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (e DPR 30/5/2002 n.115, art.13, comma 1-quater)
Normativa richiamata per disporre l'obbligo di versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di divisione ereditaria la Cassazione limita il controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto e di prova operate dai giudici di merito: censure generiche o che chiedono rivalutazione del merito sono inammissibili.
- La procedura di rendimento dei conti (art. 263 e ss. c.p.c.) è facoltativa nella divisione; se non seguita, resta a carico del creditore l'onere di provare l'esistenza del credito.
- Il giudice può preferire le conclusioni di un CTU a quelle del perito di parte, purché motivi la scelta; se il CTU risponde ai rilievi di parte, il giudice non è sempre tenuto a ripetere punto per punto le confutazioni.
- Per configurare donazioni indirette occorre prova adeguata della provenienza e dell'utilizzo delle somme; la mera esibizione di assegni o documenti senza prova di negoziazione o destinazione concreta può risultare insufficiente.
- Il giuramento decisorio è ammissibile solo su fatti propri della parte cui è deferito e, se utilizzato impropriamente su fatti non comuni o altrui, la relativa prova può essere esclusa o non ritenuta idonea.
- La valutazione dell'eccezionalità di spese (es. spese di istruzione) è un accertamento di fatto: la sua sindacabilità in Cassazione è molto limitata.
- Nelle divisioni giudiziali, in linea generale le spese necessarie allo scioglimento della comunione possono gravare sulla massa, ma il giudice può attribuire le spese secondo il principio di soccombenza e compensare in presenza di pretese e resistenze sproporzionate.
- Il rigetto del ricorso comporta anche conseguenze amministrative ed economiche (es. obbligo di versamento contributo unificato) che la Cassazione può disporre nella sentenza di rigetto.
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