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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26790/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Nel ricorso si deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 129, 157 e 161 c.p.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del delitto di ricettazione, sostenendosi che la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 c.p. avrebbe comportato l'estinzione del reato per decorso del termine. Con il secondo motivo si contestava il riconoscimento della recidiva. La Corte osserva che il primo motivo è inammissibile perché la prescrizione, in sede di appello, non può essere dedotta in modo generico e richiede una specifica ricostruzione della sequenza procedimentale e delle questioni di fatto e di diritto rilevanti; inoltre il ricorrente non aveva considerato la recidiva già riconosciuta nei giudizi di merito. Il secondo motivo è dichiarato non devoluto in appello, risultando interrotto il vincolo di devoluzione sul punto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la necessità di rilevare la prescrizione, ma la Corte reputa la doglianza generica e non autosufficiente

  • art. 157 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di prescrizione; la Corte ribadisce che l'eccezione richiede una specifica dimostrazione del decorso del termine

  • art. 161 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della prescrizione

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato quale norma che impone, a pena di inammissibilità, una specifica deduzione dei motivi e degli elementi rilevanti

  • art. 712 c.p.

    richiamato nel ricorso come base della riqualificazione della condotta, da cui si assumeva derivare la prescrizione

Massime di principio

  • La deduzione della prescrizione in cassazione o in appello non può risolversi in affermazioni generiche: l'interessato deve ricostruire in modo puntuale la sequenza procedimentale e indicare gli elementi necessari a verificare il maturare del termine.
  • La prescrizione non è un mero calcolo aritmetico del tempo trascorso, ma richiede la verifica di plurime questioni di fatto e di diritto che devono essere specificamente prospettate, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se un motivo non è stato devoluto in appello, la censura proposta per la prima volta in cassazione difetta di devoluzione e non può essere esaminata nel merito.
  • Il giudizio sulla prescrizione deve tenere conto anche degli effetti di circostanze già riconosciute nei gradi di merito, come la recidiva, quando rilevanti ai fini del computo o della valutazione della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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