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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35470/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 20 febbraio 2025, che aveva dichiarato l’imputato responsabile di atti persecutori ai danni di un uomo e della sua compagna, incendio in concorso con il padre e detenzione di munizioni. La condotta persecutoria, sviluppatasi per circa undici mesi e motivata dal sospetto che la persona offesa avesse una relazione con l’ex compagna dell’imputato, comprendeva un tentativo di investire le persone offese il 13 agosto 2022, messaggi minacciosi, minacce nell’ottobre 2022 e l’incendio del 30 giugno 2023, ritenuto il culmine della campagna persecutoria. La pena era di tre anni e nove mesi di reclusione per i delitti, ritenuti in continuazione, e 350 euro di ammenda per la contravvenzione relativa alle munizioni. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 612-bis c.p., contestando la valutazione delle prove, la sussistenza dell’elemento oggettivo, la mancata assunzione di una prova decisiva e l’inclusione dell’incendio nella sequenza persecutoria, perché reato autonomo e offensivo di un diverso bene giuridico; ha inoltre sostenuto che, espunto l’incendio, le querele del luglio 2023 sarebbero state tardive rispetto all’ultima condotta persecutoria dell’ottobre 2022. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per incendio, richiamando i dati telefonici, le immagini di videosorveglianza e le dichiarazioni della moglie, del gestore del locale e di un testimone, che a suo avviso non collocavano lui e il padre sul luogo al momento del fatto e offrivano un alibi. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’imputato da parte del testimone che aveva visto una persona con una tanica, contestando che tale mancato riconoscimento potesse essere superato dal rinvenimento di una felpa simile presso la sua abitazione; ha infine negato che fosse provata la natura dolosa dell’incendio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi in ragione del procedimento per atti persecutori. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che l’incendio, pur potendo offendere anche beni giuridici diversi, può inserirsi nelle condotte persecutorie quando sia diretto a produrre gli eventi tipici dell’art. 612-bis c.p.; nel caso concreto l’azione incendiaria accresceva l’insicurezza delle persone offese e costituiva il culmine di una serie reiterata di condotte che aveva determinato ansia, timore e modifiche delle abitudini di vita. Le querele risultavano tempestive e, comunque, non necessarie ai fini della procedibilità, poiché si procedeva anche per un delitto procedibile d’ufficio. Le censure sulla prova dello stalking sono state giudicate generiche alla luce della ricostruzione dei giudici di merito. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: la decisione di merito aveva valutato congiuntamente testimonianze, elementi relativi alla presenza e agli spostamenti, dialoghi intercettati, caratteristiche della persona vista con la tanica e rinvenimenti presso l’abitazione dell’imputato; aveva inoltre motivato l’inattendibilità dell’alibi e la natura dolosa dell’incendio. Le doglianze sono state considerate reiterative e dirette a una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare violazioni di legge o lacune motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    detto delitto è a condotta libera e in esso si possono inserire anche segmenti criminali idonei ad offendere pure diversi beni giuridici, purché la direzione della volontà dell’autore sia quella di produrre gli eventi tipici inseriti dal legislatore nel precetto punitivo dell’art. 612-bis cod. pen., ovvero generare il timore di poter subire attentati ai diritti fondamentali oppure lo stravolgimento delle abitudini di vita.

    Le condotte persecutorie possono comprendere anche segmenti criminosi che offendono beni giuridici diversi, se sono diretti a produrre gli eventi tipici dello stalking, quali il timore di attentati ai diritti fondamentali o lo stravolgimento delle abitudini di vita.

  • art. 612-bis, ultimo comma, c.p.

    l’ultima parte dell’ultimo comma dell’art. 612-bis cod. pen. prevede che per il delitto di altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”, come nel caso in esame in cui si procede anche per l’incendio.

    Quando il fatto è connesso a un delitto per il quale si procede d’ufficio, la procedibilità del delitto di atti persecutori non dipende dalla tempestività della querela.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel delitto di atti persecutori possono essere ricomprese condotte che, considerate isolatamente, offendono anche beni giuridici diversi, purché siano orientate a provocare gli eventi tipici previsti dalla norma, ossia un grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di persone vicine, oppure una costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
  • Un’azione incendiaria può costituire il segmento culminante di una sequenza persecutoria quando, nel contesto concreto, accresca il senso di insicurezza delle persone offese e concorra a determinare gli eventi tipici dello stalking.
  • La procedibilità d’ufficio per un delitto connesso esclude che la procedibilità degli atti persecutori dipenda dalla tempestività della querela; nel caso deciso, la Corte ha inoltre ritenuto le querele tempestive perché presentate a ridosso dell’ultima condotta persecutoria.
  • La censura in cassazione sulla ricostruzione probatoria non è fondata quando si risolve nella richiesta di una nuova lettura dei fatti e la motivazione dei giudici di merito valuta in modo complessivo gli elementi probatori e risponde alle obiezioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriIncendio e disastroDetenzione di armiImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaIncolumità pubblicaArmiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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