Cassazione Penale, Sentenza n. 8305/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (180 giorni) proposta da Di Capua. Il ricorso censurava l'applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che le assoluzioni nel merito avrebbero dimostrato l'assenza di colpa grave o dolo e che la Corte di merito avrebbe frainteso o 'neutralizzato' conversazioni intercettate (in particolare la conversazione del 22/01/2014 relativa al capo 6.4 bis), nonché che la mancata aggiudicazione della gara (capo 7) e altri comportamenti non potevano essere ricondotti a interventi turbativi o a responsabilità autonoma di Di Capua. Il ricorrente ha inoltre dedotto che eventuali contraddizioni fossero valutabili solo dal giudice di cognizione e non dalla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha confermato che la Corte della riparazione aveva analizzato congruamente tutti gli elementi (intercettazioni, dichiarazioni, condotte endoprocedimentali come il mendacio, contatti con terzi dopo perquisizioni ecc.) e aveva motivato il rigetto in linea con la giurisprudenza su art. 314 c.p.p. La Suprema Corte ha rilevato l'inammissibilità delle questioni nuove non devolute al giudice d'appello e l'assenza della prova di identità piena del compendio indiziario tra giudizio di cautela e giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata liquidata la rifusione delle spese del resistente per mancata adeguata deduzione nella memoria.
Norme richiamate
chi è prosciolto con sentenza irrevocabile ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare, 'qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave'
Per ottenere la riparazione dopo proscioglimento è necessario che non sia stato dato causa alla custodia con dolo o colpa grave; l'assoluzione di per sé non implica automaticamente diritto alla riparazione se emergono condotte gravemente colpose o mendaci che hanno influenzato la misura cautelare
Norma richiamata a titolo di condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha valutato che l'art. 314 co.2 ricorre quando risulti che la misura è stata emessa e mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.
Richiamata insieme all'art. 273 per definire le condizioni di legittimità della misura cautelare; la mancata sussistenza di tali condizioni può dare diritto alla riparazione se accertata in modo irrevocabile
Interpretato come fonte normativa che impone il trasferimento o il ridimensionamento dei compiti di un funzionario a seguito di rinvio a giudizio; il giudice della riparazione ha ritenuto che le interferenze verificatesi nei rapporti relativi al trasferimento configurino comportamento rilevante ai fini della valutazione della colpa grave
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo di merito non determina automaticamente diritto alla riparazione: va escluso che il prosciolto abbia causato la custodia per dolo o colpa grave.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione valuta, anche in autonomia, se sussistono condotte (es. mendacio, ingerenze, contatti post-perquisizione) che giustificano la custodia cautelare.
- Per impugnare positivamente una decisione sulla riparazione occorre dimostrare l'identità degli elementi probatori posti a base dell'ordinanza di cautela e di quelli alla base dell'assoluzione; sollevare argomenti nuovi in cassazione è inammissibile.
- Comportamenti 'endoprocedimentali' (menzogne in dibattimento, tentativi di influenzare testi o atti) possono integrare colpa grave e impedire la riparazione anche se, nel giudizio di merito, la fattispecie penale non sia stata integralmente provata.
- Motivi generici o non adeguatamente sviluppati espongono il ricorrente all'inammissibilità e a sanzioni (spese e condanna alla Cassa delle ammende).
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