Cassazione Penale, Sentenza n. 41557/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello cautelare dell'accusa contro il diniego del GIP di applicare una misura cautelare personale a carico di Giuseppe Savastio in relazione al capo 116 della rubrica cautelare. I motivi principali del ricorso erano: (1) violazione di legge rispetto all'imputazione contestata — il Tribunale avrebbe valutato l'insussistenza di gravi indizi rispetto all'art. 512-bis c.p. richiedendo dolo specifico, mentre per Savastio il reato dedotto sarebbe stato quello di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) che richiede dolo generico; (2) errata valutazione delle esigenze cautelari di natura socialpreventiva (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), per la quale il Tribunale avrebbe fatto dipendere l'esigenza cautelare in modo eccessivamente dal tempo intercorso tra i fatti e la richiesta, in contrasto con principi di diritto attuali. In sede di impugnazione in Cassazione il Procuratore ha inoltre sollevato, in forma generale, la censura relativa all'omessa valutazione del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur criticando il Tribunale di Bari per avere applicato erroneamente il principio della "ragione più liquida" e per essersi limitato ad esaminare soltanto le esigenze cautelari senza aver prima valutato la gravità indiziaria (che è logicamente precedente e può influenzare la valutazione delle esigenze cautelari), la Corte ha ritenuto che il Procuratore non avesse dedotto in sede di appello (dinanzi al Tribunale della libertà) la specifica esigenza cautelare relativa al pericolo di recidiva (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), limitandosi invece a riferirsi al rischio di "inquinamento probatorio" (lett. a)). Poiché la nuova doglianza sulla recidiva è stata formulata solo in cassazione, si è determinata un'interruzione della catena devolutiva che rende inammissibile la censura in questa sede. Inoltre la Corte osserva che anche un'eventuale accoglienza del profilo della gravità indiziaria non avrebbe portato di per sé all'applicazione della misura richieste dall'accusa, rendendo privo di risultato pratico il ricorso.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamata solo per il regime procedurale applicato (trattazione con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di discussione orale).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per i limiti della motivazione nella esposizione dei motivi di ricorso, usato come riferimento per la esposizione sintetica dei motivi di cassazione.
Citato nel motivo dell'appello originario come reato considerato dal Tribunale; la Corte rileva che il Tribunale ha valutato la necessità del dolo specifico per tale fattispecie, ma questo profilo è centrale solo se quella è la fattispecie addebitata.
Segnalato dal Procuratore come la fattispecie effettivamente contestata a Savastio (riciclaggio), per la quale sarebbe sufficiente il dolo generico; la Corte prende atto della critica ma decide l'inammissibilità per ragioni processuali.
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Riferiti come il complesso di presupposti che il Tribunale della libertà deve riesaminare ex novo nell'appello cautelare, ossia verifica della sussistenza delle condizioni per la misura (gravità indiziaria, esigenze cautelari, ecc.).
Richiamato come schema motivazionale cui il giudice deve attenersi nell'adozione del provvedimento genetico della misura cautelare (con criteri di concretezza, attualità, adeguatezza e proporzionalità).
art. 274, comma 1, lett. a) e lett. c) cod. proc. pen.
Lettera a) (inquinamento probatorio) era il profilo fatto valere in appello; la lett. c) (pericolo di recidiva/necessità socialpreventiva) è stata sollevata solo in cassazione e per questo non è stata esaminata; la Corte afferma la regola di preclusione delle doglianze non dedotte nel processo di riesame.
Massime di principio
- In un appello cautelare del pubblico ministero contro il diniego del GIP il Tribunale della libertà deve riesaminare ex novo l'intera questione cautelare (gravità indiziaria e esigenze cautelari) nei limiti della devoluzione, ma con poteri di cognizione ampi.
- La gravità indiziaria deve essere valutata prima e può condizionare la valutazione delle esigenze cautelari; il giudice non può limitarsi a esaminare solo gli aspetti delle esigenze sociali senza esaminare la gravità degli indizi.
- Non è possibile dedurre in Cassazione nuove doglianze sulle esigenze cautelari che non siano state proposte nell'appello al giudice del riesame: la mancata proposizione in sede devolutiva determina inammissibilità per interruzione della catena devolutiva.
- Il principio civile della "ragione più liquida" non è automaticamente applicabile nel processo penale: il giudice penale della cautela non può evitare di esaminare questioni che sono logicamente e materialmente propedeutiche alla decisione sulle misure cautelari.
- Il pubblico ministero, se pretende l'applicazione di una misura cautelare basata su specifiche esigenze (es. pericolo di recidiva), deve indicare in sede di appello gli elementi concreti dai quali desumere tale pericolo, altrimenti la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- Anche se un vizio di motivazione sulla gravità indiziaria fosse accolto in cassazione, l'accoglimento non sempre conduce automaticamente all'applicazione della misura: occorre verificare se l'eventuale correzione avrebbe un effetto pratico utile per il ricorrente.
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