Cassazione Penale, Sentenza n. 10383/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione riguardo alla gravità indiziaria del capo H) (importazione/merce di 108 kg di cocaina) e contestazione dell'applicazione dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La difesa sosteneva che il ricorrente fosse coinvolto solo in cessioni successive e limitate (dopo la consegna del 7/11/2019) e non nell'importazione o nella detenzione della totalità dei 108 kg; lamentava inoltre carenza di motivazione sui gravi indizi, richiamando la natura di "droga parlata"
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che le censure proposte dalla difesa (riduzione del concorso alla sola cessione di quantità minori e contestazione dell'aggravante per ingente quantità) attengono al merito del fatto e, anche se fondate, non avrebbero avuto effetto né sull'esistenza né sulla natura (an e quomodo) della misura cautelare in carcere già applicata. Perciò il ricorso non poteva essere utilmente proposto in sede cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma penale sostanziale sulle fattispecie di traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato che il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per i reati contestati in concorso ai sensi di tali commi
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Aggravante per ingente quantità; la Corte ha rilevato che contestare la configurabilità dell'aggravante è inammissibile quando l'accertamento o meno della stessa non incide sulla legittimità o sulla natura della misura cautelare imposta
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
disp. att. cod. proc. pen., art. 94
Previsione di adempimenti di cancelleria dopo la decisione; richiamata per gli adempimenti consequenziali alla sentenza
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione all'irrogazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende); la Corte di Cassazione ha valutato che non sussisteva colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità e ha comunque disposto un versamento equitativo
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020 (Piccirillo) e n. 36731 del 17/04/2014 (Inzerra)
Principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione contro provvedimenti 'de libertate' quando la censura riguarda circostanze (es. aggravanti) la cui diversa valutazione non inciderebbe sull'an o sul quomodo della misura cautelare
Massime di principio
- Un ricorso avverso una misura cautelare è ammissibile solo se il motivo prospettato può incidere sull'esistenza o sulla natura della misura (an o quomodo). Censure meramente dedotte sul merito dei fatti, che non cambiano la giustificazione della custodia, sono spesso inammissibili
- La contestazione dell'applicazione di un'aggravante (es. ingente quantità) può essere rilevante in sede di merito, ma in sede cautelare è priva di interesse se la sua accettazione o rigetto non influenza la correttezza della misura restrittiva
- Le argomentazioni generiche, non specifiche e prive di chiaro collegamento con l'effetto sulla misura cautelare rischiano di essere considerate inutili e determinare l'inammissibilità per carenza di interesse
- Se si vuole impugnare una custodia cautelare è necessario dimostrare concretamente, con censure tecniche e circostanziate, come l'errore motivazionale o di fatto abbia inciso sulla valutazione della gravità indiziaria o sulla sussistenza dei presupposti della misura
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, in taluni casi, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; pertanto valutare preliminarmente la rilevanza processuale della censura è essenziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10371/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10372/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10374/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10375/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10376/2023 del 13/03/2023
- Sentenza penale · 13 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10379/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →