Cassazione Penale, Sentenza n. 1120/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 30/04/2021 che aveva revocato gli arresti domiciliari e disposto la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva violazione delle norme di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 309, comma 10, c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato elementi nuovi e favorevoli quali l'ammissione di responsabilità, il risarcimento del danno, la lettera di scuse, la giovane età dell'imputato, le assoluzioni per reati in materia di stupefacenti e il fatto che parte della pena per il delitto associativo sarebbe già stata espia
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse logica, congrua e confrontata con la specifica condotta dell'imputato: legami fiduciari con i vertici del clan, ruolo rilevante (partecipazione a riunioni strategiche), coinvolgimento in estorsioni e traffico di stupefacenti, lunga militanza e dimestichezza con armi. Il Tribunale ha valutato tali elementi come incompatibili con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico, soprattutto per la vicinanza dell'abitazione all'area di operatività del clan e per la scarsa affidabilità nell'autocontrollo. La Corte osserva che il ricorrente non ha fornito una critica argomentata della decisione ma ha riproposto fatti già valutati, che non sono riesaminabili in questa sede di legittimità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente per elencare le ipotesi di ricorso in cassazione; la Corte ne rileva l'uso generico e l'assenza di una censura specifica e motivata atta a superare il divieto di sindacato di merito
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte osserva però che non ricorre una motivazione del tutto mancante o apparente e che la decisione del Tribunale risulta invece adeguatamente motivata
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Norma richiamata in modo inconferente dal ricorrente: riguarda i termini per l'incidente cautelare in caso di riesame e non è applicabile all'appello ex art. 310 c.p.p. utilizzato nel caso
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle presunzioni relative per la sussistenza delle esigenze cautelari; il Tribunale l'ha richiamata ma ha motivato oltre la mera presunzione valorizzando elementi specifici relativi al ruolo criminale dell'imputato
Norma che disciplina l'appello del Pubblico Ministero avverso misure cautelari; è la procedura che ha portato il Tribunale a riesaminare e aggravare la misura cautelare
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso: il Tribunale ha valutato la partecipazione dell'imputato al sodalizio e le aggravanti connesse alla modalità mafiosa delle condotte
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento in Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese processuali e 3.000 euro
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera i fatti e le valutazioni di merito già compiute dal giudice del riesame: i motivi di ricorso devono contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione, altrimenti il ricorso è inammissibile
- L'esistenza di ammissioni, risarcimenti o scuse non è automaticamente sufficiente a dimostrare la recisione dei legami con l'ambiente mafioso; il giudice deve valutare l'insieme degli elementi (ruolo nell'organizzazione, durata della militanza, affidabilità criminale, uso di armi, collegamenti con i vertici) per decidere la misura cautelare
- Gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, possono essere ritenuti inadeguati quando la residenza è in prossimità dell'area di operatività del clan o quando permangono concrete condizioni che rendono probabile la reiterazione del reato o l'inquinamento delle fonti di prova
- Le questioni di merito (ad esempio l'apprezzamento della gravità della condotta o della personalità dell'imputato) sono sottratte al sindacato della Corte di Cassazione se non sono accompagnate da specifiche censure di diritto
- Richiedere l'inammissibilità di un ricorso per carenza di motivazione è efficace quando la decisione impugnata è logicamente motivata e aderente alle risultanze processuali; la mera riproposizione di elementi già valutati non basta
- Chi propone ricorso in cassazione deve selezionare e argomentare specificamente gli errori di diritto o di motivazione, altrimenti può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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