Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46327/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della condanna inflitta in primo grado (Tribunale di Torre Annunziata) a 17 anni di reclusione per associazione di stampo camorristico (art. 416-bis e commi) e tentata estorsione aggravata. Il ricorso deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rifiuto della Corte d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria e la nomina di una perizia fonica collegiale per verificare la riferibilità della voce intercettata. Si censurano inoltre la valutazione indiziaria circa l'appartenenza e il ruolo apicale dell'imputato nel sodalizio, l'uso e la disponibilità di armi (aggravante) e l'affidamento su dichiarazioni de relato e su fonti testimonali con presunti contrasti e inattendibilità di alcuni testi e collaboratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi che lamentavano la mancata rinnovazione dell'istruttoria e la mancata perizia fonica, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il rigetto basandosi sulla perizia di ufficio, sulla consulenza di parte e sul riconoscimento vocale operato dagli operatori di polizia giudiziaria. La Cassazione ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del quadro indiziario relativo all'intraneità dell'imputato al clan e al suo ruolo direttivo, nonché la valutazione della prova relativa all'estorsione, compreso l'uso calibrato delle dichiarazioni di fonte indiretta. Confermata altresì la valutazione circa la consapevolezza dell'esistenza di armi nel gruppo quale presupposto dell'aggravante. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposto che il ricorrente sia condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende in misura equa.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    comma 2, comma 3-bis (richiamati in motivazione)

    Regola i casi e i limiti della rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto che la rinnovazione sia eccezionale e che, a fronte di perizia già eseguita in primo grado e confronto fra tecnici, il diniego di nuova perizia non costituisca vizio se adeguatamente motivato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato che i motivi proposti fossero aspecifici o attinenti a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso e l'aggravante della natura armata; la Corte ha ritenuto provata l'intraneità del ricorrente e la consapevolezza dell'uso di armi da parte del sodalizio sulla base di elementi indiziari complessivi

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione e le aggravanti; la sentenza ha confermato la qualificazione della condotta come estorsiva aggravata

  • art. 628 cod. pen.

    Si richiama in relazione all'estorsione tentata aggravata; utilizzata per costruire il capo relativo al reato estorsivo

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola la testimonianza de relato; la Corte ha ribadito che non esiste una gerarchia automatica fra dichiarazioni dirette e indirette e che il giudice può valutare la deposizione de relato con speciale cautela

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Attiene alle prove testimoniali; richiamata in relazione a presunte violazioni formali che, per la Corte, non hanno determinato inutilizzabilità della prova

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione del ricorso alle esigenze di sintesi; citato per inquadrare l'articolazione dei motivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei provvedimenti sanzionatori accessori

  • Art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Richiamato come parametro interpretativo sul diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni a carico; la Corte ha distinto i casi in cui la mancata riassunzione della prova determina nullità e quelli in cui il rigetto, adeguatamente motivato, è legittimo

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione degli elementi di fatto: questioni interpretative dei colloqui intercettati e valutazioni indiziarie appartengono al merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello e la nomina di perizia collegiale sono misure eccezionali: se in primo grado è stata già svolta consulenza tecnica e vi è confronto tra periti, il rigetto di ulteriore accertamento è legittimo se adeguatamente motivato
  • Le perizie foniche possono essere decisive solo se la parte dimostra che la prova tecnica mancava o era insufficiente e che una nuova perizia potrebbe ragionevolmente mutare l'esito processuale; altrimenti il giudice di appello può basarsi sulla perizia di ufficio confrontata con la consulenza di parte
  • Le dichiarazioni de relato non sono automaticamente inutilizzabili: il giudice può ritenere attendibile un testimone che riferisce notizie indirette purché la valutazione sia prudente e supportata da riscontri o dal contesto probatorio
  • Per contestare l'aggravante per associazione armata occorrono elementi che dimostrino la consapevolezza e la disponibilità di armi da parte del gruppo e la rilevanza di questa conoscenza rispetto alla posizione del singolo affiliato; mere congetture non sono sufficienti, ma la condivisione degli scopi perseguibili con armi e la posizione verticistica possono legittimare il riconoscimento
  • Nell'impugnazione in Cassazione è fondamentale inquadrare le doglianze come violazioni di diritto o vizi di motivazione specifici; le semplici alternative ricostruttive dei fatti, prive di indicazione di errori di diritto o di manifesta illogicità, risultano inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.