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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46321/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia in carcere per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: 1) mancata e insufficiente motivazione del tribunale del riesame sull'eccezione relativa al ritardo nel rilascio delle copie di file video e registrazioni audio richieste dalla difesa; 2) discrepanze tra la descrizione fisica fornita da un teste e le fattezze del ricorrente, con possibile errore di identificazione; 3) carenza di elementi a fondamento del riconoscimento della voce nella registrazione prodotta dalla persona offesa; 4) insufficiente collegamento tra le espressioni usate e l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; 5) vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'adeguatezza della misura, soprattutto in considerazione dello status di incensurato dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che, secondo consolidato orientamento, il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e che rileva la data di arrivo presso l'ufficio competente; nel caso concreto l'ordinanza era stata notificata il 20 luglio 2022 ma il ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Catanzaro solo il 2 agosto 2022, oltre il termine di dieci giorni, con conseguente inammissibilità. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito delle censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali del grado e al pagamento di una ammenda di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla motivazione del tribunale del riesame; la Corte non è però entrata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • art. 378 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come regola sulla motivazione delle ordinanze; la censura difensiva riguardava la presunta carenza motivazionale del tribunale del riesame sui fatti relativi al rilascio delle copie.

  • art. 311 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla competenza di deposito dell'impugnazione cautelare; la Corte conferma che il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

  • art. 582 comma 2 cod. proc. pen.

    Citato per affermare che non incombe alla cancelleria un obbligo di trasmissione d'ufficio degli atti a un diverso ufficio: la data rilevante è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria competente.

  • art. 416-bis c.p. (art. 416 bis.1 citato in sentenza)

    Richiamato dalla difesa circa l'aggravante mafiosa; la censura era che non risultava adeguatamente dimostrato il nesso tra le frasi rilevate e il contesto mafioso, ma la Corte non ha valutato tale questione per via dell'inammissibilità.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla contestazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura; la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze perché ha dichiarato il ricorso tardivo.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle ammende; la Corte dispone l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • In materia cautelare il termine di impugnazione decorre dalla notificazione e la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto: l'invio ad uffici diversi può rendere il ricorso tardivo e quindi inammissibile.
  • La data utile ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente; non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmettere d'ufficio l'impugnazione a un'altra cancelleria.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali (es. tardività), le censure di merito sulle prove, sulla motivazione o sull'applicazione di aggravanti non vengono esaminate.
  • Quando si eccepisce l'inutilizzabilità o il ritardo nel rilascio di materiale probatorio (video, audio), è importante documentare con precisione date, modalità di richiesta e ritiro, così da collegare l'eventuale pregiudizio alla tempestività dell'udienza o dell'impugnazione.
  • Le contestazioni sull'identificazione (descrizione fisica, riconoscimento della voce) richiedono di indicare concrete ragioni di errore o incertezza (incoerenze, assenza di presupposti tecnici o procedurali) perché siano efficaci nel convincere il giudice della fragilità della prova.
  • Frasi o espressioni ambigue non riconnettono automaticamente la condotta a fattispecie mafiose: bisogna dimostrare il contesto, il ruolo e la connotazione specifica che giustifichino l'applicazione dell'aggravante.

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