Cassazione Penale, Ordinanza n. 23768/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza non consentita nel ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal GIP del Tribunale di Torino per il reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., i motivi consentiti sono solo quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta non rientrava in tali categorie.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qui oggetto del controllo di legittimità.
Indica il rito di trattazione del ricorso, richiamato per l'esame dell'impugnazione proposta contro la sentenza di patteggiamento.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena, relativa a un reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono ammissibili in cassazione solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento non è di per sé scrutinabile in sede di legittimità contro il patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento la verifica è limitata ai profili estrinseci della legittimità della decisione e non consente una revisione piena del merito o della motivazione sul proscioglimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23750/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23751/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23752/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23755/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23756/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23758/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →