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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23768/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza non consentita nel ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal GIP del Tribunale di Torino per il reato in materia di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., i motivi consentiti sono solo quelli attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la censura proposta non rientrava in tali categorie.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, qui oggetto del controllo di legittimità.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Indica il rito di trattazione del ricorso, richiamato per l'esame dell'impugnazione proposta contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena, relativa a un reato in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono ammissibili in cassazione solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra doglianza è inammissibile.
  • La deduzione di un vizio di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento non è di per sé scrutinabile in sede di legittimità contro il patteggiamento, se non si traduce in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento la verifica è limitata ai profili estrinseci della legittimità della decisione e non consente una revisione piena del merito o della motivazione sul proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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