Cassazione Penale, Sentenza n. 18108/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su tre motivi: (1) mancata motivazione in relazione al secondo motivo di appello: la difesa aveva rinunciato al primo motivo (responsabilità) ma non al secondo (riqualificazione del fatto in furto ex art.624 o 624-bis c.p.), e la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto rinunciato anche il secondo; (2) mancata motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione al travisamento (uso di casco non integrale) e alla configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite"; (3) mancata motivazione e manifesta illogicità rispetto al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche concesse e le aggravanti contestate (critica della comparazione e del trattamento sanzionatorio). Il Procuratore Generale ha chiesto annullamento con rinvio; la difesa ha chiesto accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, genericità e manifesta infondatezza. Pur rilevando alcune lacune motivazionali nell'impugnata sentenza di appello, la Corte ha ritenuto che le questioni fossero di diritto e potessero essere decise in sede di legittimità senza pregiudizio del diritto di difesa, e che l'eventuale accoglimento sarebbe stato inutile. Nel merito: (a) la richiesta di riqualificazione in furto è manifestamente infondata perché i fatti descritti (doppia espresso uso della violenza diretta alla persona per sottrarre e assicurarsi la borsa) rientrano nella rapina impropria; (b) il travisamento è stato correttamente valutato: anche un camuffamento parziale (es. casco che altera elementi identificativi) può integrare il travisamento; (c) l'aggravante delle più persone riunite è stata ritenuta sussistente poiché la vittima aveva davanti i due malfattori nel momento dell'aggressione. Sul piano del trattamento sanzionatorio la Corte ha ritenuto legittima la comparazione delle circostanze in sede di merito, non sindacabile oltre i limiti della logica e della motivazione. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come possibile riqualificazione (furto), ma la Corte ha ritenuto che i fatti non possano essere qualificati come furto perché la violenza era diretta alla persona ed era strumentale all'assicurarsi la refurtiva, configurando rapina impropria.
Citato come alternativa (furto con strappo); la Corte ha escluso tale qualificazione in presenza di due momenti di violenza diretta alla persona e della strumentalità della violenza rispetto all'impossessamento della cosa.
Riferito nella questione sulla configurabilità dell'aggravante (concernente la partecipazione di più persone). La Corte ha interpretato la fattispecie in senso favorevole all'applicabilità dell'aggravante, ritenendo irrilevante che uno dei due malfattori fosse alla guida e l'altro a colpire: la vittima aveva davanti i due, integrando la nozione di più persone riunite.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma stabilita in favore della cassa delle ammende (equo importo di euro 3.000).
Massime di principio
- Quando la violenza serve ad assicurare o mantenere il possesso della cosa sottratta (anche se avviene in momenti diversi dall'apprensione), la fattispecie va qualificata come rapina impropria: non è necessaria la contemporaneità temporale stretta tra sottrazione e violenza, purché sussista un nesso strumentale e di immediata continuità funzionale.
- Il travisamento può essere anche parziale: un camuffamento che renda più difficile il riconoscimento (es. casco non integrale che altera elementi identificativi) può integrare il requisito del travisamento e non è giustificato dal mero obbligo di indossare il casco per il codice della strada.
- La presenza di più soggetti agenti, anche se con ruoli diversi (uno alla guida e l'altro che colpisce), può integrare l'aggravante delle "più persone riunite" se, nel momento dell'aggressione, la vittima ha davanti più autori idonei a concorrere nell'evento criminoso.
- In Cassazione le questioni di puro diritto possono essere decise direttamente quando l'accoglimento non richieda una nuova valutazione del fatto; perciò si può dichiarare inammissibile un ricorso se l'eventuale accoglimento risultasse inutile per il giudizio di rinvio (carenza di interesse).
- La comparazione e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: il sindacato di legittimità è ammesso solo per vizi di motivazione o violazioni di criteri logico-giuridici evidenti.
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