Cassazione Penale, Sentenza n. 960/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per omessa o insufficiente motivazione circa la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si deduceva che il giudice di merito sarebbe partito da una durata base di dodici mesi e poi l'avrebbe ridotta a otto mesi in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), senza adeguata motivazione della misura della sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato. Ha ritenuto che la sospensione della patente per otto mesi fosse una durata sostanzialmente inferiore alla media edittale e, quindi, non illegittima. Ha inoltre affermato che per i reati di cui all'art. 186 cod. strada non è prevista la riduzione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente quando la pena è applicata su richiesta delle parti; la decisione di merito è stata considerata congrua e sufficiente, con richiamo alla giurisprudenza consolidata che considera inoperativa la riduzione per il rito per tali fattispecie. P.Q.M. rigetta il ricorso (decisione emessa il 25 novembre).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. 'patteggiamento'); la Corte ha considerato legittimo che, in applicazione del rito, il giudice riduca la pena principale ma non operi una riduzione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per i reati di cui all'art. 186 c.d.s.
art. 186 cod. strada (commi 2 e 2-bis)
Fattispecie relativa alla guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto che per tali commi non sia prevista la riduzione della sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 222, comma 2-bis cod. strada
Norma che prevede, in generale, la possibilità di riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria in caso di patteggiamento; la Corte ha richiamato giurisprudenza che ha escluso la sua estensione ai reati di cui all'art. 186 c.d.s., ritenendo non irragionevole la scelta del legislatore.
Norma sulla determinazione dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi di tale norma.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti della motivazione del ricorso e della decisione di cassazione; citata in relazione alla esposizione sintetica del motivo di ricorso.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti; Sez. 4, n. 4321 del 27/10/2015, Fedele)
Precedenti che indicano la media edittale per la sospensione della patente e affermano l'inoperatività della riduzione per il rito (patteggiamento) per le fattispecie di cui all'art. 186 c.d.s.; la Corte li ha ritenuti applicabili e decisivi per confermare la legittimità della durata comminata.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice può ridurre la pena principale, ma ciò non implica automaticamente una riduzione delle sanzioni amministrative accessorie se la legge non lo prevede espressamente per la fattispecie (es. art. 186 c.d.s.).
- La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) deve essere motivata, ma una durata inferiore alla media edittale può essere ritenuta adeguata se emerge congruenza e ragionevolezza nella decisione di merito.
- Per contestare in cassazione la motivazione riguardante la quantificazione di una sanzione accessoria è necessario dimostrare un vizio di motivazione serio (contraddittorietà, illogicità o carenza) e non una mera divergenza di valutazione sulla commisurazione.
- La giurisprudenza consolidata può essere richiamata per delimitare l'operatività di riduzioni previste da altre norme; in mancanza di una norma che estenda la riduzione alle specifiche fattispecie, il giudice di legittimità tende a confermare le decisioni di merito se risultano ragionevoli.
- In casi simili è utile indicare nel ricorso, in modo puntuale e circostanziato, quale principio di diritto o quale criterio motivazionale sarebbe stato violato dal giudice di merito, per evitare il rigetto per carenza di fondamento.
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