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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25047/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Sabino per il reato di estorsione aggravata in concorso. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione del divieto di "bis in idem" cautelare per precedente giudicato (presunta preclusione delle valutazioni sulle captazioni ambientali già esaminate nel primo rigetto); 2) illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente e mancanza di elementi individualizzanti e di condotte specifiche a lui attribuibili; 3) erronea attribuzione dell\'aggravante "delle più persone riunite"; 4) errata applicazione dell\'art. 274 lett. c) c.p.p. e mancata considerazione di elementi ostativi alla custodia (incensuratezza, prova di alibi legata all\'attività lavorativa, risalenza temporale del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inaccoglibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i nuovi accertamenti delegati dalla Procura (verifica del soprannome, tabulati telefonici ecc.) costituivano elementi sopravvenuti idonei a fondare nuova richiesta cautelare e quindi a superare la preclusione del precedente giudicato cautelare. Ha inoltre affermato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare: la Cassazione non può rivedere il merito fattuale o riformulare il giudizio di gravità indiziaria, potendo solo verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità evidenti. Sulla base degli elementi (contatti tra indagati, soprannome nei database, tabulati, riscontri oggettivi) il Tribunale ha motivato congruamente la gravità indiziaria e la scelta della misura carceraria; l\'aggravante "più persone riunite" è stata legittimamente riconosciuta anche se la vittima non ha percepito la compresenza, atteso che rileva la compresenza oggettiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari presentato dal pubblico ministero; applicata come base procedurale per il reclamo che ha portato all'ordinanza del Tribunale di Bari

  • art. 629, comma 2 in relazione all\'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    Queste disposizioni definiscono l\'estorsione e la circostanza aggravante "più persone riunite"; la Corte ha interpretato l\'aggravante come richiedente la simultanea presenza oggettiva di più persone nel luogo e momento della minaccia, senza richiedere che la vittima abbia necessariamente percepito tale compresenza

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama i criteri per la scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato le esigenze cautelari e la concretezza del pericolo di reiterazione sulla base degli elementi fattuali, non essendovi errore di valutazione formale da sindacare in cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione della sentenza di cassazione ai soli profili necessari per la decisione; la Corte lo invoca per esporre i motivi del rigetto nel ristretto ambito di pertinenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma del giudizio di merito citata in discussione dottrinale: la Corte ha ribadito che i principi del giudizio di merito (es. forma "al di là di ogni ragionevole dubbio") non sono traslabili alla fase cautelare, la quale conserva proprie regole e limiti di sindacabilità in Cassazione

Massime di principio

  • Il "giudicato cautelare" (ne bis in idem cautelare) impedisce la rinnovazione delle stesse questioni cautelari già decise, salvo che emergano elementi nuovi e sopravvenuti che giustifichino una nuova richiesta: nuovi accertamenti possono superare la preclusione
  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non riesamina il merito fattuale né ricalcola la consistenza degli indizi; il controllo si limita a verificare la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifeste
  • Per l\'aggravante "più persone riunite" è sufficiente la compresenza oggettiva di più soggetti nel luogo e momento della condotta; non è necessario che la vittima abbia percepito la presenza del secondo soggetto
  • La scelta della misura cautelare deve essere fondata su elementi concreti che attestino l\'attualità del pericolo di reiterazione (modalità del fatto, personalità, contesto ambientale); la valutazione prognostica resta di competenza del giudice di merito e del tribunale del riesame
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare è importante produrre e allegare tempestivamente, nel processo cautelare, gli elementi di discolpa (alibi documentato, memorie, tabulati, memorie scritte o verbalizzazione in udienza) affinché il giudice del riesame e la Cassazione possano tenerne conto
  • I vizi formali della motivazione (tecniche di redazione) non bastano da soli: la parte deve indicare in cosa l\'accettazione acritica della motivazione abbia precluso valutazioni rilevanti tali da produrre esiti diversi

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