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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15450/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (riqualificata negli artt. 648 e 469 c.p.), con deduzioni principali: a) violazione dell'art. 108 c.p.p. per mancata concessione di termine a difesa dopo la nomina del difensore di fiducia via PEC (nomina inviata il 10/02/2020 per udienza del 12/02/2020) e mancato esame dell'istanza di legittimo impedimento del difensore; b) vizio di procedibilità per presunta mancanza della querela; c) irragionevolezza della quantificazione della pena e mancata considerazione delle attenuanti (art. 133 c.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la nomina via PEC trasmessa in ora tarda per udienza imminente non solleva dall'onere di accertare la ricezione e di ottenere un termine; analoga regola si applica all'istanza di legittimo impedimento inviata via PEC; la doglianza sulla procedibilità è generica e non contesta la motivazione dell'impugnata che riconosce il diritto di querela anche alla dipendente che operò la transazione; la censura sulla pena è inammissibile in Cassazione se non si dimostra arbitrio — la Corte ha motivatamente considerato i precedenti e l'assenza di segni di resipiscenza e di atti risarcitori; è stata confermata la statuizione di recidiva con effetti sulla prescrizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che la nomina del difensore inviata via PEC, se trasmessa in ora tarda per udienza imminente, non esonera la parte dall'onere di assicurarsi della ricezione e della tempestiva portata all'attenzione del giudice; la mancata ricezione non configura automaticamente violazione del diritto di difesa.

  • art. 133 cod. pen.

    La disciplina delle circostanze attenuanti non può essere riesaminata in sede di Cassazione per una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che emerga un mero arbitrio o un ragionamento illogico, non riscontrato nel caso.

  • art. 648 cod. pen.

    Il fatto originario è stato riqualificato dall'organo giudicante alla fattispecie disciplinata da questo articolo (appropriazione indebita/reato afferente alla fattispecie indicata), e la Cassazione conferma la pronuncia di merito sulla riqualificazione.

  • art. 469 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie contestata in rubriche fiscali/probatorie riportate nella sentenza di merito; la Corte di legittimità non ha trovato vizi nella riqualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 157, comma 3 cod. pen.

    La Corte conferma che, ai fini della prescrizione, va tenuta conto della recidiva ad effetto speciale anche se ritenuta sub-valente nel bilanciamento con le attenuanti; quindi la recidiva incide sul computo della prescrizione.

  • art. 69 cod. pen.

    Il giudizio sull'esistenza e sul peso delle circostanze attenuanti (art. 69) non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (richiamata l'esegesi dell'art. 157, comma 3).

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; la Corte ha ritenuto ammissibile tale formula procedurale e ha adottato motivazione semplificata richiamando principi consolidati.

Massime di principio

  • La nomina del difensore via PEC, soprattutto se inviata in prossimità dell'udienza, richiede alla parte di accertarsi della effettiva ricezione da parte della cancelleria: l'invio non è di per sé sufficiente a garantire il rinvio o l'apertura di termini a difesa.
  • Le istanze di rinvio o di legittimo impedimento comunicate tramite posta elettronica devono essere verificate nella ricezione dall'ufficio; in mancanza di prova di ricezione la loro omissione di esame difficilmente costituisce vizio automatico.
  • Le eccezioni sulla procedibilità (es. mancanza di querela) devono essere formulate con specificità e confrontarsi con la motivazione di merito: censure generiche sono inammissibili.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione equitativa della pena: solo il vizio di motivazione, l'arbitrarietà o l'illogicità consentono censure sul quantum della sanzione.
  • La recidiva, anche se valutata in misura sub-valente rispetto alle attenuanti, va considerata ai fini del calcolo della prescrizione (art. 157, c.3): chi impugna la prescrizione deve tenere conto di questa regola.
  • Per contestare efficacemente la mancata concessione di termini a difesa o l'omesso esame di istanze, è opportuno documentare la tempestiva e provata ricezione delle comunicazioni inviate via PEC o altro mezzo, nonché provare l'impossibilità sopravvenuta del difensore con elementi concreti.

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