Cassazione Penale, Sentenza n. 44742/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'eccezione di nullità del titolo esecutivo e la richiesta di restituzione nel termine per impugnare relativa alla sentenza n. 11496 del 25/5/2010 con cui Gherasa era stato condannato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 175 c.p.p. e vizio di motivazione: sosteneva di non aver effettivamente avuto conoscenza del processo nonostante la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui, dovendosi tenere conto che il Gherasa fu subito sottoposto a provvedimento di espulsione e che il difensore designato non risultò mai aver instaurato un rapporto effettivo o comparso in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione avesse errato nel ritenere automaticamente prova di conoscenza del processo la nomina formale di un difensore e l'elezione di domicilio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che l'art. 175 c.p.p. richiede la verifica dell'effettiva conoscenza e della consapevole rinuncia a partecipare o impugnare il provvedimento. In presenza di allegazioni (e mancata prova positiva contraria) sulla mancata instaurazione del rapporto con il difensore a causa dell'immediata espulsione, il giudice doveva disporre la restituzione nel termine. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La norma disciplina la restituzione nel termine per impugnare in caso di mancata conoscenza del provvedimento; va interpretata nel senso che la regolare notifica non ha valore assoluto: il giudice deve verificare l'effettività della conoscenza e la consapevole rinuncia alla partecipazione o all'impugnazione. Grava sull'istante l'onere di allegare i motivi della mancata conoscenza; se l'allegazione è credibile e non esiste prova contraria, il giudice deve disporre la restituzione.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la sostituzione del difensore quando quello designato non assiste effettivamente l'imputato; qui è richiamato per spiegare che la mera nomina formale di un difensore non dimostra che il rapporto professionale si è effettivamente instaurato.
Norma penale che punisce la ricettazione; è il reato per il quale l'imputato era stato condannato nella sentenza oggetto di impugnazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Disposizione richiamata solo con riferimento alla procedura di trattazione con contraddittorio cartolare (procedure processuali straordinarie/semplificate) adottata nella trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La nomina formale di un difensore e l'elezione di domicilio presso il suo studio non costituiscono di per sé prova sufficiente dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, specie se vi sono elementi che indicano l'immediata impossibilità di instaurare il rapporto (es. espulsione).
- L'art. 175 c.p.p. impone al giudice di verificare l'effettività della conoscenza e non di limitarsi alla presunzione derivante dalla regolare notifica; il giudice deve valutare le allegazioni del ricorrente sulla mancata conoscenza e richiedere prova contraria prima di rigettare la restituzione nel termine.
- Spetta al ricorrente l'onere di allegare le ragioni della mancata conoscenza; una volta adempiuto tale onere e in assenza di prova positiva contraria, il giudice deve disporre la restituzione nel termine per impugnare.
- Circostanze fattuali come l'immediata espulsione dell'imputato o l'assenza di contatti con il difensore designato sono elementi rilevanti e possono rendere inefficace la nomina del difensore ai fini della conoscenza del processo.
- Il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal verificare, con motivazione adeguata, se il rapporto professionale tra imputato e difensore si sia effettivamente instaurato e consolidato; in mancanza di ciò, non è lecito presumere la conoscenza e la rinuncia all'impugnazione.
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