Cassazione Penale, Sentenza n. 11341/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione ex art. 648 c.p. formulando: 1) censura preliminare di nullità della sentenza per mancata indicazione delle conclusioni delle parti; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di ricettazione, sostenendo che non vi sarebbe prova che il motore fosse quello sottratto (le dichiarazioni della persona offesa e dell'esperto non avrebbero riconosciuto il pezzo) e che non sono state disposte le investigazioni richieste dopo le dichiarazioni spontanee rese in appello; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (lieve entità) per il valore del bene; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurato come motivazione pleonastica poiché basata soltanto sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la questione preliminare sulla nullità, richiamando l'elenco tassativo delle nullità ex art. 177 c.p.p. e precisando che l'omessa indicazione formale delle conclusioni non viola il contraddittorio se le conclusioni erano effettivamente state depositate. Sulla motivazione relativa all'art. 648 c.p., la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito (anche in considerazione delle osservazioni dell'esperto Pintaudi e delle ammissioni del ricorrente), escludendo il sindacato di merito in Cassazione. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è stato confermato che il valore del motore (€4.400,00) esclude la rilevanza della lieve entità. Sul diniego delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto legittima la valutazione basata sui numerosi precedenti penali dell'imputato, richiamando il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito adeguata motivazione sulla provenienza illecita del bene e sulla disponibilità del ricorrente
Circostanza attenuante per la lieve entità: la Corte ha interpretato che il valore del bene (€4.400,00) osti al riconoscimento della lieve entità
Riferimento alle circostanze attenuanti rilevanti: la loro valutazione è di merito e può essere esclusa anche sulla base di un solo elemento negativo ritenuto prevalente (es. precedenti penali)
Poteri del giudice in ordine alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito nell'esercizio della discrezionalità
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione in tema di vizio di motivazione: la Cassazione verifica la correttezza dell'esame degli elementi da parte dei giudici di merito, non può sostituirsi alla loro valutazione di fatto
Elenca le nullità processuali tassative: la mancata indicazione formale delle conclusioni non è tra le nullità e non determina annullamento se le conclusioni sono state effettivamente presentate
Prevede sanzioni per ricorsi inammissibili o infondati: la Corte ha disposto il pagamento di una somma (€3.000) alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'omessa indicazione formale delle conclusioni nella sentenza non comporta automaticamente la nullità se le conclusioni erano state presentate e il diritto al contraddittorio non risulta violato
- La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito probatorio sostituendosi ai giudici di merito; il sindacato è limitato a verificare la correttezza e la completezza della motivazione
- Per il reato di ricettazione ai fini della prova della provenienza illecita del bene, le valutazioni dell'esperto e le ammissioni dell'imputato possono essere ritenute sufficienti dai giudici di merito; una diversa valutazione probatoria non è sindacabile in Cassazione
- Il valore economico del bene è criterio decisivo per escludere la lieve entità ai sensi dell'art. 62 n. 4 c.p.: un valore significativo può impedire il riconoscimento dell'attenuante
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice e può essere motivato anche richiamando un elemento prevalente (ad esempio precedenti penali numerosi) senza dover valorizzare separatamente ogni singolo fattore favorevole
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria va motivatamente accolta o comunque il giudice d'appello deve rendere evidente che l'esame degli elementi disponibili è stato ritenuto sufficiente; il rigetto implicito è ammesso quando la motivazione mostra la presenza di elementi probatori esaurienti
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorso in Cassazione richiede valutazione attenta della fondatezza giuridica e formale
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