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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03724/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006. L’Ufficio aveva ricostruito in via sintetica un maggior reddito sulla base di spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 2007-2008 e ritenute in parte non giustificate, imputandone una quota al 2006 ex art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973. Nei gradi di merito il contribuente aveva opposto, tra l’altro, l’avvenuto ricorso allo scudo fiscale nel 2002, smobilizzi patrimoniali e somme ricevute dalla madre; la CTR aveva ritenuto che lo scudo operasse automaticamente e precludesse l’accertamento, oltre a considerare giustificate ulteriori somme. In sede di legittimità, tuttavia, il contribuente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per avere definito la lite con la procedura agevolata prevista dall’art. 6 d.l. n. 119/2018, producendo la domanda di definizione e la quietanza del pagamento della prima rata. La Corte ha quindi verificato che l’Agenzia non aveva notificato diniego entro il termine previsto e che non era stata presentata istanza di trattazione del giudizio entro il termine utile.

La decisione

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere / l’estinzione del giudizio di cassazione, rilevando che risultavano presentata la domanda e pagata la prima rata, con assenza di diniego e di istanza di trattazione da parte dell’Ufficio nei termini. Ha inoltre affermato che la cessazione della materia del contendere richiede, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito rateizzato, richiamando Cass. n. 24083/2018. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi della disciplina della definizione agevolata. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato, perché non applicabile nei casi di definizione agevolata e non nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata o degli importi dovuti nei termini stabiliti dalla legge.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata e di mancato diniego dell’Amministrazione entro il termine previsto, il giudizio va dichiarato estinto o cessato per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per definizione rateale richiede, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito rateizzato quando la disciplina applicabile lo esiga espressamente.
  • La misura del raddoppio del contributo unificato non si applica estensivamente o analogicamente fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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