Cassazione Civile, Ordinanza n. 16662/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce da un’operazione presentata come "blocco fondi" e come investimento con totale sicurezza del capitale, in cui un soggetto aveva affidato due milioni di dollari a un trust estero, con successivi passaggi di denaro attraverso conti fiduciari aperti presso banche estere. L’attore ha sostenuto che l’istituto di credito fosse coinvolto, in via diretta o indiretta, nel trust o comunque responsabile per avere consentito la movimentazione e distrazione delle somme, pur sapendo che esse non appartenevano formalmente al soggetto intestatario del conto. In primo grado la banca fu ritenuta non responsabile; in appello la decisione fu confermata sul punto, con condanna invece di altri convenuti. Nel ricorso per cassazione l’attore ha proposto numerosi motivi, prevalentemente contro il rigetto della domanda nei confronti della banca: ha contestato l’inammissibilità per tardività di documenti prodotti in appello, il mancato utilizzo di rogatorie e di consulenze tecniche, il mancato riconoscimento di un giudicato estero, l’erronea valutazione delle prove e delle presunzioni, la mancata qualificazione della responsabilità della banca come extracontrattuale o da contatto sociale, la rilevanza della dichiarazione resa dal soggetto intestatario dei fondi, l’asserita violazione di norme sul trust e sulla procura estera, nonché la regolazione delle spese e dei criteri di liquidazione del danno. Nei confronti dell’altro controricorrente, il ricorso principale ha altresì censurato il rigetto di alcune domande e la quantificazione del credito, mentre il ricorso incidentale di quest’ultimo è stato poi rinunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale e lo ha respinto integralmente. Ha inoltre dichiarato estinto, per rinuncia, il ricorso incidentale del coobbligato. Quanto al merito, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell’istituto di credito, ritenendo che le censure dell’attore mirassero in sostanza a rivalutare il fatto e la prova, attività preclusa in sede di legittimità, e che molte doglianze difettassero di specificità, autosufficienza o decisività. La Corte ha anche ribadito che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell’ammettere o meno prove, rogatorie e consulenza tecnica, e che la mancata ammissione o valutazione di singoli documenti non integra di per sé un vizio di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale in favore del controricorrente costituito, con liquidazione anche di un ulteriore importo per contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
consente la partecipazione in giudizio della parte personalmente
la produzione documentale in appello è soggetta alle preclusioni e deve essere specificamente giustificata quanto a novità o impossibilità di produzione precedente
la rogatoria internazionale serve all’esecuzione del mezzo istruttorio, che deve essere specificamente individuato e rilevante
l’acquisizione di informazioni o documenti dall’estero è rimessa alla discrezionalità del giudice e il mancato esercizio del potere non è di regola censurabile in cassazione
la violazione è configurabile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove
la parte deve allegare e specificare i fatti e i documenti su cui fonda la pretesa
la violazione ricorre solo se il giudice pone a base prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso o abbia disatteso la regola del prudente apprezzamento
la motivazione è viziata solo se manca, è apparente o insanabilmente contraddittoria, non per semplice insufficienza
non consente di trasformare in vizio processuale una mera critica alla valutazione della prova
il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori o deduzioni difensive
la censura di violazione di legge è ammissibile solo se la norma sia stata applicata o disapplicata rispetto al fatto accertato, non per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio
le presunzioni semplici appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito, se la motivazione è adeguata
la natura confessoria di una dichiarazione resa in interrogatorio formale è apprezzamento di fatto del giudice di merito
la dichiarazione confessoria può essere letta insieme alle contestazioni svolte dalla controparte, incidendo sul suo valore
la censura era riferita all’efficacia dell’atto pubblico, ma la Corte ha valorizzato il contenuto complessivo delle dichiarazioni rese
richiamato dal ricorrente per sostenere una colpa professionale della banca, ma non fondava una diversa decisione
il danno non patrimoniale richiede allegazione e prova e non può essere riconosciuto in re ipsa
il danno risarcibile deve essere provato nel suo pregiudizio e nella sua entità
gli ulteriori danni da ritardo o maggior danno devono essere specificamente dimostrati
la liquidazione equitativa presuppone l’impossibilità o difficoltà di prova dell’ammontare del danno, non la prova della sua esistenza
rinvia ai criteri di risarcimento del danno aquiliano, inclusa la possibile liquidazione equitativa nei limiti di legge
la ratifica è richiamata come istituto invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che fosse pertinente nella fattispecie
la ratifica rilevante era quella dell’eccesso di mandato, non una ratifica che coinvolgesse il terzo destinatario del trasferimento
il giudice non può pronunciare su una domanda non proposta o attribuirle rilievo senza adeguata esteriorizzazione nel processo
la procura estera è valida se conferita secondo le regole applicabili e adeguatamente autenticata
la legittimazione processuale della società è stata ritenuta provata mediante documentazione idonea
la procura alle liti rilasciata all’estero è soggetta alla legge processuale italiana, con rinvio alla lex loci per gli aspetti formali compatibili
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
l’apostille sostituisce la legalizzazione e non richiede contestualità con l’atto, né traduzione necessaria se il giudice può comprenderla o se è stata prodotta traduzione
Convenzione dell’Aja sul trust
è richiamata per distinguere tra trust volontario, trust implicito o resulting trust, ritenuti però non dimostrati in concreto
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è ammissibile solo se siano chiaramente indicate le questioni di interpretazione o validità del diritto UE
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio perché non poneva questioni di particolare rilevanza
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di merito sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge o di vizio processuale: il ricorrente deve indicare la norma violata e confrontarla con la ratio decidendi, senza chiedere una nuova lettura del materiale probatorio.
- L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli documenti, deduzioni difensive o elementi istruttori già implicitamente considerati dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non ricorre quando la doglianza investe il modo in cui le prove sono state valutate.
- La prova per presunzioni semplici rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per macroscopica illogicità o per violazione delle regole legali delle presunzioni.
- La mancata ammissione di prove, rogatorie o consulenza tecnica è di regola insindacabile in cassazione, salvo il caso in cui la decisione sia affetta da specifica violazione di legge o da motivazione apparente e il motivo sia formulato con precisione e autosufficienza.
- La domanda giudiziale va interpretata in modo da salvaguardare il contraddittorio: non basta l’intenzione soggettiva dell’attore, occorre che il convenuto possa desumere chiaramente dal contenuto dell’atto la pretesa effettivamente proposta.
- L’azione di rivendicazione o restituzione di beni in trust è distinta dall’azione risarcitoria e non può considerarsi implicitamente compresa in essa se non è stata chiaramente esternata nel processo.
- La liquidazione equitativa del danno non sostituisce l’onere di provare la sussistenza del pregiudizio; interviene solo quando sia difficile o impossibile provarne l’ammontare, non la sua esistenza.
- La procura rilasciata all’estero è valida se rispettosa delle forme riconosciute dall’ordinamento applicabile e se munita dell’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja, senza necessità di contestualità tra autenticazione e apostille.
- La qualificazione della responsabilità come contrattuale o extracontrattuale dipende dalla domanda effettivamente proposta e dal fatto accertato; non può essere introdotta in cassazione una diversa causa petendi non emergente dagli atti di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16599/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16601/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16604/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16607/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16608/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →