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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47525/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha ripristinato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato ex art. 416 c.p. e deduce: 1) l'appello del pubblico ministero sarebbe stato inammissibile per mancanza di specifica motivazione; 2) le esigenze cautelari non sarebbero più attuali, considerata l'esclusione di un'aggravante e il tempo trascorso; 3) vizio di motivazione e violazione degli artt. 591 lett. c), 581 lett. d) e 297, comma 3 c.p.p. perché il Tribunale avrebbe comunque applicato la disciplina delle "contestazioni a catena" senza che il primo giudice l'avesse affrontata e senza deduzione in appello

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo punto afferma che l'appello del P.M. era ammissibile perché indicava i punti censurati e le ragioni dell'errore del giudice a quo, conformemente alla giurisprudenza. Sul secondo punto reputa infondata la censura sull'attualità delle esigenze cautelari, rilevando la preclusione determinata dal "giudicato cautelare" sulle stesse questioni già affrontate e disattese in precedenti ordinanze del Tribunale. Sul terzo punto riconosce il vizio (il Tribunale si è pronunciato su una questione non devoluta) ma dichiara il motivo privo di interesse per mancanza di pregiudizio concreto, con conseguente inammissibilità su quel punto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere; invocata per identificare il reato contestato all'imputato, senza ulteriori specificazioni nel testo della sentenza

  • art. 591 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione e alla motivazione del Tribunale; la Corte valuta la corretta applicazione delle norme processuali sulle impugnazioni e la motivazione

  • art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    Riferito nell'ambito delle censure sulla motivazione e sui presupposti dell'adozione della misura cautelare; la Corte lo considera nel controllo di legittimità dei motivi dedotti

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla disciplina delle contestazioni a catena; la Corte rileva che la questione non era devoluta al giudice dell'appello e che la pronuncia sul punto, benché erronea, non ha arrecato pregiudizio concreto al ricorrente

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero contro la revoca di una misura cautelare è ammissibile se indica i punti di censura e le ragioni giuridiche e fattuali; non è richiesta una replica completa al provvedimento impugnato se le doglianze sono specifiche e articolate
  • Questioni già decise con efficace giudicato cautelare non possono essere nuovamente valutate: le medesime censure previamente affrontate e disattese cadono in preclusione
  • Se il giudice d'appello si pronuncia su questioni che non sono state devolute per carenza di deduzione o per mancata pronuncia del primo giudice, tale pronuncia può essere considerata viziata, ma il ricorso può comunque essere dichiarato inammissibile se non è dimostrato un pregiudizio concreto per la parte
  • Le impugnazioni devono specificare in modo chiaro gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano; tuttavia, richiamare precedenti motivazioni del medesimo organismo giurisdizionale può essere sufficiente quando le doglianze sono comunque individuabili e coerenti con la giurisprudenza

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