Cassazione Penale, Sentenza n. 23168/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza che ha confermato il decreto del PM del 18/11/2025 di sequestro probatorio di documenti, telefoni, personal computer e dispositivi elettronici in relazione a ipotesi di fatture per operazioni inesistenti (frode IVA) e concorso in riciclaggio. Il ricorrente ha sollevato: 1) incompetenza del Tribunale di Monza per riesame (sostiene competenza di Milano) e, in subordine, ha chiesto sollevazione di questioni di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale CJEU; 2) carenza di motivazione e omissione di valutazione della memoria difensiva e della consulenza tecnica di parte che proverebbero la genuinità delle prestazioni fatturate; 3) motivazione insufficiente sul periculum in mora; 4) violazione degli artt. 253 e 254 c.p.p. per violazione del principio di proporzionalità: eccessiva ampiezza delle "parole chiave" indicate dal PM, possibile sequestro esplorativo, mancata delimitazione temporale e assenza di indicazione dei tempi per l'estrazione e restituzione dei dati; inoltre richiesta, in subordine, di rinvio alla Corte di giustizia UE su compatibilità dell'art. 15 par.1 della direttiva 2002/58/CE con norme nazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) primo motivo: manifestamente infondato — la competenza del tribunale del riesame per misure reali è disciplinata dall'art. 324, comma 5, c.p.p., che attribuisce competenza al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento; non è richiesta una sezione specializzata e la contemporanea pendenza di impugnazioni per misure personali e reali davanti a giudici diversi è fisiologica. Perciò nessuna questione costituzionale o rinvio CJEU. 2) secondo motivo: inammissibile perché volta ad impugnare la motivazione di merito; ai sensi dell'art. 325 c.p.p. il ricorso per cassazione contro le ordinanze ex art. 324 è consentito solo per violazione di legge; le censure motivazionali sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente o manifestamente apparente; nel caso il Tribunale ha valutato la consulenza e gli allegati e motivato il rigetto di tali elementi rispetto al fumus. 3) terzo motivo: manifestamente infondato — il ricorrente non ha prospettato censure specifiche e pertinenti sul periculum che il Tribunale non ha adeguatamente valutato; pertanto la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione in ordine al periculum contenuta nel provvedimento impugnato. 4) quarto motivo: infondato — la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il decreto del PM di sequestro di dati informatici deve indicare le ragioni della estensione/delimitatione dei dati e i criteri di selezione; tuttavia non è richiesta la fissazione di tempi esatti nella fase genetica. Nel caso concreto il decreto del PM conteneva una delimitazione (società, tipi di documentazione, transazioni, wallet, corrispondenza) e indicazioni temporali e materiali ritenute sufficienti alla luce della complessità delle indagini. Quanto alla tutela della corrispondenza secondo la sentenza n.170/2023 della Corte costituzionale, la Corte ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro impugnato costituisse il provvedimento motivato dell'AG necessario per l'acquisizione della messaggistica presente nei dispositivi; la questione europea proposta è stata ritenuta non rilevante nella fattispecie perché la giurisprudenza distingue fra acquisizione di dati presso i gestori di servizi (per i quali può essere richiesto previo controllo giudiziale in alcuni casi) e acquisizione di dati già detenuti nel dispositivo. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata fra i delitti ipotizzati (frode fiscale/IVA) nell'imputazione; la sentenza non entra nel merito della qualificazione sostanziale del fatto ma si limita a verificarne la configurabilità astratta ai fini del sequestro probatorio
Articolo relativo al concorso di persone nel reato, richiamato fra le contestazioni a carico dell'indagato
Norma che disciplina il reato di riciclaggio, fra le fattispecie contestate; la Corte valuta solo la sussistenza di indizi idonei a giustificare il sequestro probatorio
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce la competenza funzionale del tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia dove ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento; utilizzata per affermare la competenza del Tribunale di Monza al riesame del sequestro probatorio
Richiamato come norma connessa al richiamo all'art. 324 per i sequestri probatori disposti o convalidati dal PM
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro le ordinanze ex art. 324: ammessa solo per violazione di legge; le doglianze meramente motivazionali sono in generale inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto mancante o apparente
artt. 253 e 254 cod. proc. pen.
Norme che regolano il sequestro della corrispondenza e di documenti e che vincolano l'acquisizione della messaggistica alla necessità di un provvedimento motivato dell'AG; la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato costituisse tale provvedimento motivato
Norma prevista per istanze di restituzione dei dati non rilevanti; citata dalla Corte quale rimedio esperibile se la durata o l'entità del sequestro risultassero eccessive
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione in ordine alla possibile differenziazione fra competenze sui provvedimenti cautelari personali e reali; utile per spiegare la fisiologica divergenza di giudici competente per misure diverse
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa come possibile parametro di illegittimità costituzionale in ordine alla corretta composizione delle sezioni giudicanti; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
art. 6 CEDU
Parametro sovranazionale invocato dalla difesa per dedurre violazione del diritto a un equo processo a causa della divisione di procedimenti; la Corte ha ritenuto la questione non fondata nella fattispecie
Direttiva 2002/58/CE, art. 15 par. 1 (direttiva ePrivacy)
Riferimento sovranazionale utilizzato dalla difesa per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in ordine alla necessità di preventiva autorizzazione giudiziale per l'accesso ai dati di comunicazione elettronica; la Corte ha ritenuto non necessario il rinvio in questa fattispecie, richiamando giurisprudenza che distingue dati detenuti presso i provider e dati già conservati nel dispositivo
Sentenza Corte costituzionale n.170/2023
Evidenzia che messaggistica come email, WhatsApp, sms conservati nei dispositivi mantiene natura di corrispondenza e la loro acquisizione richiede un provvedimento motivato dell'AG; la Corte di cassazione ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro impugnato soddisfacesse tale requisito
Massime di principio
- La competenza per il riesame di misure reali (sequestro probatorio) segue l'art. 324 c.p.p.: il tribunale collegiale del capoluogo della provincia dove ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento è normalmente competente; la diversa competenza per misure personali non determina di per sé illegittimità.
- In Cassazione contro ordinanze ex art. 324 c.p.p. la censura motivazionale è in genere inammissibile: è sindacabile solo la violazione di legge e le carenze motivazionali totali o manifestamente apparenti.
- Il riesame del sequestro probatorio non equivale a un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa: il giudice verifica l'astratta configurabilità del reato e l'idoneità degli indizi a giustificare l'acquisizione di ulteriori prove.
- Per il sequestro di dispositivi informatici il decreto del PM deve comunque motivare la necessità e la proporzionalità dell'acquisizione, indicare l'ambito oggettivo e, per quanto possibile, criteri temporali e di selezione dei dati; tuttavia non è obbligatorio fissare termini esatti in fase genetica quando ciò sia impraticabile.
- La messaggistica conservata nei dispositivi è considerata corrispondenza e la sua acquisizione richiede un provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria o comunque un atto motivato dell'AG: tale requisito può essere soddisfatto anche da un decreto di perquisizione e sequestro ben motivato.
- La distinzione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina europea e dei relativi obblighi di autorizzazione preventiva riguarda il luogo di conservazione dei dati (provider vs dispositivo personale): l'accesso a dati presso i provider può richiedere garanzie diverse rispetto all'acquisizione di dati detenuti nel device.
- Il difensore deve sollevare in modo specifico e pertinente le censure in sede di riesame per poter poi contestarle in cassazione; censure generiche o non pertinenti ai punti investiti non sono idonee a far ritenere insufficiente la motivazione del giudice di merito.
- Se il decreto di sequestro appare eccessivamente ampio o le estrazioni dati non sono state delimitate correttamente, il rimedio pratico è chiedere la restituzione o la limitazione mediante istanza ex art. 262 c.p.p. o impugnare il provvedimento nel grado competente, documentando la sproporzione.
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