Cassazione Civile, Ordinanza n. 05203/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società di autoriparazioni aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo dovuto per lavori di manutenzione e riparazione eseguiti su due veicoli di proprietà della committente. La società ingiunta aveva proposto opposizione, sostenendo che per una parte del credito non fosse stato concordato il compenso indicato nel preventivo posto a base della pretesa e che dovesse invece farsi riferimento a un precedente preventivo di importo inferiore, già integralmente pagato. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'opponente, rilevando che la creditrice non aveva provato l'esistenza di un accordo sul preventivo successivo: la firma di accettazione risultava non riferibile ai preposti della committente secondo la consulenza grafologica e la prova testimoniale era contraddittoria; inoltre non era dimostrato un ulteriore residuo credito. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, cioè il bonifico di € 21.000 con causale "acconto lavori per autovettura Mercedes"; nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria; violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione dell'attendibilità del teste. La controparte ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla tardività di una domanda avversaria e per violazione degli artt. 166, 167 e 183 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre respinto il secondo motivo, escludendo che vi fosse una vera motivazione apparente o incomprensibile: il percorso argomentativo della sentenza d'appello era intelligibile e il refuso sul numero delle fatture non incideva sulla tenuta motivazionale; l'eventuale errore sull'ammontare del credito riguardava il contenuto della decisione e non un vizio della motivazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque esaminato.
La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle prove e dei testimoni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione della norma.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza ricorre solo in caso di mancanza della motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile.
Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia su una questione processuale.
artt. 166, 167 e 183, comma 6, c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla dedotta tardività di una domanda modificativa nelle difese di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per denunciare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto la sua veste, tende a contestare il convincimento del giudice sulla credibilità delle prove o dei testimoni, poiché tale apprezzamento appartiene al merito.
- In sede di legittimità la denuncia di motivazione apparente o incomprensibile è accoglibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": non rilevano semplici errori materiali, refusi o possibili inesattezze sul contenuto della decisione se la motivazione resta intelligibile.
- Quando il giudice di merito ha affrontato la questione controversa con valutazione delle risultanze probatorie, non è consentito trasformare la critica al merito della decisione in un vizio di legittimità per omesso esame di fatto decisivo.
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