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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05644/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinati in via equitativa. Non risulta dalla parte motiva il reato specifico oggetto della sentenza di merito, ma solo che il ricorso riguardava il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il trattamento sanzionatorio e negato le attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha contestato, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non erano consentite in sede di legittimità: quanto alla pena, questa era stata contenuta nel minimo edittale; quanto alle attenuanti generiche, il giudizio del merito era sorretto da motivazione non contraddittoria e fondata su elementi ritenuti preponderanti, ossia la spregiudicatezza della condotta e il tentativo fallito di costruirsi un alibi.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; la motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e se indica gli elementi ritenuti preponderanti ai fini del diniego o della concessione.

  • art. 133 c.p.

    Nel valutare le attenuanti generiche il giudice può richiamare gli elementi indicati dall'articolo 133 c.p. e deve dar conto di quelli considerati prevalenti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito in cassazione, salvo difetto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione sia non contraddittoria e individui elementi concretamente valorizzati.
  • La circostanza che la pena sia stata applicata nel minimo edittale può escludere la fondatezza di doglianze meramente volte a ottenere un ulteriore contenimento sanzionatorio in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche possono rilevare, in senso negativo, la spregiudicatezza della condotta e il tentativo di costruirsi un alibi, se logicamente valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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