Cassazione Civile, Ordinanza n. 09200/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tra una società appaltatrice e una provincia era stato stipulato un contratto di appalto per l'ampliamento di un tratto stradale. L'impresa, nel corso e al termine dei lavori, aveva sottoscritto il registro di contabilità con varie riserve e poi aveva convenuto la provincia chiedendo il risarcimento dei danni per maggior impiego di mezzi e attrezzature, maggior impiego di mano d'opera e aumento del costo dei materiali oltre il limite del 20%. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda, sulla base di due consulenze tecniche d'ufficio, condannando l'ente al pagamento delle tre voci. La corte d'appello, invece, in parziale riforma, aveva riconosciuto solo il ristoro per l'aumento dei materiali, escludendo la prova dei danni relativi a mezzi e manodopera. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha denunciato violazione del principio di non contestazione e degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la corte territoriale valorizzato d'ufficio l'assenza di un cronoprogramma; violazione del giudicato endoprocessuale e degli artt. 2697, 99, 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c. per avere preferito una consulenza tecnica rispetto all'altra; violazione di varie norme di settore in materia di appalti pubblici per sostenere la correttezza della seconda c.t.u.; nullità per motivazione apparente; e violazione degli artt. 2043, 1223, 1224 e 1226 c.c. per asserita illogicità della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che nessuno dei motivi si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sull'accertamento in fatto dell'insufficienza della prova sull'effettiva sussistenza dei danni lamentati. Ha precisato che la sentenza d'appello non aveva affatto introdotto un obbligo dell'impresa di predisporre un cronoprogramma né aveva deciso su una nuova eccezione, ma aveva solo rilevato l'assenza di prova dei pregiudizi allegati. Ha inoltre affermato che la prova del danno incombe sulla parte che lo domanda e che l'incertezza sull'esistenza del danno comporta il rigetto della domanda. Ha aggiunto che il giudice di merito può valutare liberamente le c.t.u. e non si forma un giudicato interno sulle conclusioni del consulente solo perché non contestate specificamente in appello. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione del principio di non contestazione, ma la Corte non ravvisa alcuna pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato per contestare un presunto ultrapetita/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che la sentenza d'appello abbia deciso su questioni nuove.
Invocato per lamentare l'introduzione di una questione nuova in appello; la Corte ne esclude la violazione perché l'assenza del cronoprogramma è stata solo usata come elemento di valutazione della prova.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. nel motivo sul divieto di nova e sul giusto processo, ma la censura è ritenuta inconferente.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione e il preteso superamento dei limiti del giudizio di appello; la Corte non ne ricava alcuna violazione.
La Corte ribadisce che la prova del danno risarcitorio grava su chi agisce in giudizio; anche la semplice incertezza sulla sua esistenza comporta il rigetto della domanda.
Richiamato nel motivo sulla ripartizione degli oneri probatori e sulla valutazione delle prove, ma senza pertinenza autonoma rispetto al decisum.
Citat0 nel motivo sulla valutazione delle prove e sulle consulenze tecniche; la Corte osserva che il giudice di merito è libero di apprezzare il materiale istruttorio.
Invocato dalla ricorrente nel medesimo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione specifica.
Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte afferma il potere del giudice di merito di apprezzare liberamente le prove nei limiti del devoluto.
La Corte esclude che si sia formato un giudicato interno sulle conclusioni del c.t.u. non contestate specificamente.
Richiamato per sostenere l'effetto preclusivo delle mancate contestazioni, ma la Corte esclude l'esistenza di un giudicato sulle risultanze peritali.
La Corte esclude che le conclusioni del consulente tecnico possano acquistare efficacia di giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte rileva la non pertinenza delle censure rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre errores in procedendo; la Corte afferma che le censure non colgono la reale motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente; la Corte esclude che sia stata denunciata l'inesistenza della motivazione in termini corretti.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte ritiene la censura infondata perché la motivazione esisteva ed era solo contestata nel merito.
Richiamato in tema di motivazione; la Corte non ravvisa il lamentato vizio.
Richiamato nel settimo motivo come norma generale sul neminem laedere; la censura è dichiarata priva di adeguata illustrazione.
Richiamato per la risarcibilità del danno; la Corte osserva che la censura è generica e non pertinente.
Richiamato nel settimo motivo; la Corte non ne affronta una specifica applicazione per difetto di sviluppo del motivo.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte rileva l'assenza di specifiche argomentazioni a sostegno della doglianza.
È il rito camerale nel quale è stata trattata la causa in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limitano a criticare profili non decisivi della motivazione.
- Nel giudizio risarcitorio l'onere di provare l'esistenza del danno grava integralmente sull'attore; l'incertezza probatoria sull'an debeatur comporta il rigetto della domanda, non essendo sufficiente la mera allegazione.
- La Corte di merito può valorizzare l'assenza di elementi documentali o tecnici rilevanti ai fini della prova del danno senza che ciò integri, di per sé, introduzione di una questione nuova o violazione del principio di non contestazione.
- Non si forma un giudicato interno sulle conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio solo perché la parte avversaria non le contesta in modo specifico; il giudice conserva piena libertà di apprezzamento del materiale peritale.
- La scelta del giudice di merito di aderire a una consulenza tecnica anziché a un'altra attiene alla valutazione delle prove e non integra, da sola, violazione di legge.
- La censura di motivazione apparente richiede la denuncia dell'assenza effettiva di una motivazione riconoscibile; non è sufficiente dichiarare semplicemente di non condividere l'argomentazione del giudice.
- Una doglianza formulata in modo del tutto generico sulla violazione delle norme sul risarcimento del danno è inammissibile se non è accompagnata da specifica illustrazione delle ragioni di diritto e del nesso con la decisione impugnata.
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