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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23821/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha revocato due benefici di sospensione condizionale della pena concessi con due sentenze di patteggiamento, ritenendo integrata la causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. perché l'interessato era stato successivamente condannato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il ricorso sosteneva, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per erroneo accertamento della data di consumazione del reato ex art. 572 c.p.: la sentenza di condanna richiamata dal giudice dell'esecuzione indicava il delitto come commesso "a decorrere dal 2015", mentre il provvedimento impugnato aveva collocato l'inizio della condotta nel 2014 valorizzando la convivenza more uxorio e le prime condotte; ciò, secondo la difesa, avrebbe comportato un'inammissibile integrazione del giudicato e un errato uso del favor rei in presenza di un reato abituale. Con il secondo motivo si denunciava la mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione ex art. 666, comma 5, c.p.p. per accertare il momento consumativo del reato che aveva determinato la revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione ha desunto correttamente dalla sentenza irrevocabile di condanna per art. 572 c.p. che la commissione del fatto era iniziata nel 2015, quindi entro il quinquennio rilevante rispetto alle precedenti sentenze irrevocabili del 2010 e del 2014, così integrando il presupposto per la revoca ex art. 168, comma 1, n. 1, c.p. La censura difensiva mirava in realtà a una lettura alternativa del contenuto del giudicato, non consentita in sede esecutiva. È stato inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo, perché il giudice dell'esecuzione non dispone di un autonomo potere istruttorio sostitutivo o integrativo rispetto al giudice della cognizione per rideterminare il momento di consumazione del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; disposto anche l'oscuramento dei dati identificativi.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    La revoca della sospensione condizionale è legittima quando, entro il termine di legge, il condannato commette un nuovo reato che integra il presupposto normativo previsto dalla disposizione.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla sospensione condizionale della pena e alla sua revoca.

  • art. 572 c.p.

    Il tempus commissi delicti del reato di maltrattamenti, quale reato abituale, va desunto dalla sentenza di condanna e dalla sua ricostruzione del fatto ai fini esecutivi.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Dedotto come vizio di violazione di legge in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Dedotto come vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 666, comma 5, c.p.p.

    Il richiamo è stato ritenuto non idoneo a fondare un autonomo potere istruttorio del giudice dell'esecuzione sostitutivo di quello del giudice della cognizione.

  • art. 444 c.p.p.

    Le precedenti sentenze erano state pronunciate su richiesta delle parti con applicazione della pena concordata.

Massime di principio

  • Nei reati abituali, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, rileva il momento in cui il reato può dirsi già perfezionato sulla base della contestazione e della sentenza di condanna, non necessariamente l'ultimo episodio della sequenza criminosa.
  • Il giudice dell'esecuzione può e deve interpretare il giudicato per renderne espliciti contenuto e limiti, ma non può riscriverlo né sostituire una nuova valutazione di merito alla ricostruzione del giudice della cognizione.
  • Quando la sentenza irrevocabile indica che il nuovo reato è stato commesso entro il termine rilevante per la revoca del beneficio, la contestazione difensiva che proponga una diversa collocazione temporale si traduce in un'inammissibile lettura alternativa del giudicato.
  • In sede esecutiva non esiste un potere istruttorio autonomo e sostitutivo volto a riesaminare in fatto il momento consumativo del reato già accertato con sentenza irrevocabile.
  • Per la revoca del beneficio sospensivo, è sufficiente che il nuovo reato risulti commesso nel periodo rilevante secondo gli atti di cognizione, non essendo necessario un ulteriore accertamento probatorio in executivis se il dato temporale è già ricavabile dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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