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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04960/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse diretto a ottenere una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato e privo di vizi logici e giuridici sull'aggravante del travisamento. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina, contestando un solo profilo: l'applicazione della circostanza aggravante del travisamento del volto. La difesa sosteneva che il mezzo utilizzato per occultare il volto non fosse tale da integrare l'aggravante, poiché non avrebbe completamente nascosto i tratti somatici. La Corte di cassazione rileva però che il motivo tendeva in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata aveva svolto un'analisi puntuale sull'idoneità del passamontagna a rendere più difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La circostanza aggravante del travisamento è stata esaminata nell'ambito del delitto di rapina; per la sua sussistenza è sufficiente un'occultazione anche solo parziale del volto, purché idonea a rendere più difficile il riconoscimento.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o della prova, essendo preclusa alla Corte di legittimità la rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina sussiste anche quando l'occultamento del volto non sia totale, purché il mezzo utilizzato sia idoneo, anche solo in misura lieve, a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'agente.
  • La motivazione del giudice di merito sull'idoneità del travisamento va censurata in cassazione solo se risulta affetta da vizi logici o giuridici, non potendo la Corte sostituirsi nella valutazione del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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