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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22640/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un docente assunto con contratti a tempo determinato aveva agito per ottenere, oltre alla conversione del rapporto già negata in primo grado e non più in discussione, le differenze retributive connesse alla progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del Ministero, ritenendo che, ai fini della comparazione economica, andassero detratte dal maggior trattamento teoricamente spettante al docente precario le somme percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione; poiché tali somme superavano gli aumenti stipendiali maturati, aveva escluso qualsiasi differenza retributiva dovuta. Con il ricorso per cassazione il docente ha denunciato, in sostanza, la violazione della disciplina interna ed eurounitaria sul lavoro a termine e sulla parità di trattamento, censurando la detrazione delle due indennità, l'apoditticità della motivazione, nonché ulteriori profili processuali e di interpretazione delle norme invocate, sostenendo anche che l'indennità di disoccupazione speciale non fosse stata provata e fosse stata mal qualificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, nel confronto richiesto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, non possono essere detratte dal trattamento economico spettante al docente a termine le somme percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di disoccupazione, perché si tratta di emolumenti che compensano specificità del rapporto precario e non costituiscono condizioni di impiego comparabili con quelle del personale di ruolo. Ha quindi ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato alla piena equiparazione economica ai docenti a tempo indeterminato, con riconoscimento delle differenze stipendiali in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza detrazione di tali indennità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 3 e 36 Cost.

    invocati dal ricorrente a sostegno della parità di trattamento retributivo del personale a termine.

  • Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999

    impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili; non consente di compensare il maggior trattamento spettante al lavoratore a termine con indennità che derivano dalla specificità del rapporto precario e che non hanno un corrispettivo comparabile nel lavoro di ruolo.

  • Direttiva 1999/70/CE

    attua il principio di non discriminazione nel lavoro a tempo determinato.

  • Direttiva 2003/88/CE

    richiamata dal ricorrente in relazione al diritto alle ferie.

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    invocato dal ricorrente sul tema delle ferie annuali retribuite.

  • art. 10 D.Lgs. n. 66/2003

    invocato dal ricorrente sul tema delle ferie.

  • art. 2109 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di ferie del lavoratore.

  • art. 19 CCNL scuola

    invocato dal ricorrente per il trattamento economico del personale scolastico.

  • artt. 112, 115 e 345 c.p.c.

    invocati come norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, valutazione delle prove e divieto di domande/eccezioni nuove in appello.

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per l'interpretazione del testo normativo/contrattuale richiamato.

  • art. 1363 c.c.

    invocato dal ricorrente per l'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate.

  • R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, artt. 45 e 73

    richiamati dal ricorrente in relazione all'indennità di disoccupazione.

  • R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19

    richiamato dal ricorrente in relazione all'indennità di disoccupazione.

  • L. n. 92/2012, art. 2

    richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina della disoccupazione.

  • D.Lgs. n. 22/2015, art. 1

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'indennità di disoccupazione.

Massime di principio

  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone una comparazione tra condizioni di impiego di lavoratori comparabili a termine e a tempo indeterminato, e non consente una valutazione globale che neutralizzi le specificità del lavoro precario mediante il richiamo a istituti che trovano causa proprio nella temporaneità del rapporto.
  • Ai fini della parità di trattamento economico del lavoratore a termine rispetto al lavoratore di ruolo, non possono essere detratti dal maggior importo dovuto gli emolumenti che compensano la mancata fruizione di ferie durante il rapporto o la cessazione del rapporto stesso, quando tali emolumenti non trovino un corrispondente istituto comparabile nel rapporto stabile.
  • Le indennità di ferie non godute e di disoccupazione percepite dal personale precario non costituiscono 'aliunde perceptum' detraibile dalle differenze stipendiali dovute per l'equiparazione economica al personale di ruolo, perché non remunerano una prestazione diversa ma ovviano a specifici disagi del rapporto a termine.
  • Il giudice di merito, nel liquidare le differenze retributive dovute per la parità di trattamento, deve confrontare le sole condizioni di impiego comparabili e applicare il principio di non discriminazione senza introdurre compensazioni che avvantaggino il lavoro a tempo indeterminato rispetto a quello a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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