Cassazione Civile, Ordinanza n. 37169/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il comune aveva emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, negando l'agevolazione per abitazione principale su un immobile di esclusiva proprietà del contribuente situato a Pietrasanta. Il contribuente aveva risieduto in tale immobile, ma il coniuge e il resto del nucleo familiare avevano residenza nel Comune di Vaiano. La CTR Toscana aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che il soggetto passivo dell'imposta fosse il proprietario e che non fosse necessario che anche il coniuge dimorasse stabilmente nell'immobile, potendo i coniugi avere residenze diverse. Il comune ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 4 d.P.R. n. 223/1989, sostenendo che, per l'esenzione ICI, l'abitazione principale doveva essere quella in cui il contribuente dimorava abitualmente con l'intera famiglia, salvo prova contraria, e che nel caso concreto il nucleo familiare non risiedeva né dimorava nell'immobile tassato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del comune. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, quando il soggetto passivo è coniugato, per ottenere le agevolazioni ICI per l'abitazione principale non basta la residenza del singolo coniuge nell'immobile, ma occorre che in esso si realizzi la coabitazione dei coniugi, poiché rileva la residenza della famiglia e non quella dei singoli. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Toscana e, dalla struttura dell'ordinanza, ha accolto il ricorso del comune, con conseguente prevalenza della tesi impositiva dell'ente locale.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; la spettanza dell'agevolazione richiede la dimora abituale del nucleo familiare nell'immobile.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nozione di famiglia anagrafica e della residenza del nucleo familiare.
art. 1 D.L. n. 93/2008 conv. in L. n. 126/2008
Per le annualità 2009-2011 l'esenzione ICI per l'abitazione principale era disciplinata mediante il rinvio alla definizione normativa dell'abitazione principale.
Richiamato per escludere che l'obbligo di coabitazione dei coniugi consenta automaticamente residenze separate rilevanti ai fini del beneficio fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di ICI, il beneficio per l'abitazione principale non spetta in base alla sola residenza anagrafica del proprietario, ma richiede che l'immobile costituisca dimora abituale anche dei familiari, quando il contribuente abbia un nucleo familiare rilevante ai fini della norma.
- Per il coniuge non legalmente separato o divorziato, ai fini delle agevolazioni per abitazione principale conta la coabitazione dei coniugi nell'immobile, poiché la rilevanza fiscale è ancorata alla residenza della famiglia e non alle residenze individuali dei singoli coniugi.
- La prova della spettanza dell'agevolazione grava sul contribuente, che deve dimostrare che l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale del nucleo familiare secondo i requisiti legali previsti.
- Le agevolazioni tributarie previste per l'abitazione principale, in mancanza di una previsione derogatoria espressa, non possono essere riconosciute quando il nucleo familiare risulti stabilmente residente e dimorante altrove.
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