Cassazione Civile, Ordinanza n. 36361/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale: per il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale in materia di protezione internazionale, la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale data. Nel caso concreto, nella procura erano presenti il luogo e la data di rilascio e l'autenticazione della firma, ma mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio. Per questo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, in quanto mancava la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Non è stata regolata le spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
a pena di inammissibilità
la procura per il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale in materia di protezione internazionale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data in favore del conferente; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di declaratoria di inammissibilità ricorrono, se dovuti, i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177
la procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare sia la data di rilascio sia l'autenticità della firma del conferente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale in materia di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se risulta conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale circostanza è certificata dal difensore.
- L'assenza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura, quando richiesta dalla disciplina speciale, determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- La procura speciale deve consentire di verificare con certezza la posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto e deve recare l'autenticazione della sottoscrizione e la certificazione della data da parte del difensore, anche mediante un'unica sottoscrizione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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