Cassazione Penale, Ordinanza n. 11099/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in furto in abitazione. Deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della speciale attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. La Corte osserva che le censure si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del merito e, per i motivi sulle attenuanti, nella mera riproposizione di doglianze già disattese in appello senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il primo motivo tende a ottenere una inammissibile rilettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; gli ulteriori motivi ripropongono le stesse doglianze già formulate in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di secondo grado, in violazione dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
norma incriminatrice del furto in abitazione oggetto della condanna
invocato dal ricorrente per la diminuzione di pena per partecipazione di minima importanza, ritenuta non riconosciuta correttamente
attenuante speciale invocata dal ricorrente e negata dai giudici di merito
richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, che non consente una rilettura autonoma dei fatti
richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di impugnazione
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non consentiti
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione una rilettura del compendio probatorio e una nuova valutazione dei fatti, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per sollecitare una mera diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione pedissequa delle censure già respinte in appello, senza critica argomentata delle ragioni del decisum, è inammissibile.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione impone l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle doglianze.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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