Cassazione Penale, Ordinanza n. 36732/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il concorso nella falsificazione di monete e nella spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Con il primo e con il secondo e ultimo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omessa riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 455 c.p. Sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere ricondotto alla diversa e meno grave fattispecie contestata, contestando la lettura della prova effettuata dai giudici di merito sulla sua consapevolezza del contesto criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e immune da vizi logici, spiegando che dalla consapevolezza dell'imputato di poter effettuare ordinativi consistenti di banconote false e di ricavare profitti dallo smercio su larga scala si desumeva la sua piena consapevolezza di interagire con soggetti dediti alla rivendita di banconote contraffatte, con i quali intendeva operare stabilmente per la rivendita al dettaglio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso formale/continuazione nel titolo di reato contestato; non oggetto di autonoma decisione nel provvedimento
richiamato per il concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione; la Corte non ne discute autonomamente i presupposti
art. 453, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.
indicato come base normativa del reato contestato di falsificazione/spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate
invocato dal ricorrente per sostenere la riconducibilità del fatto alla fattispecie meno grave; la Corte esclude la necessità della riqualificazione
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova e diversa lettura del compendio probatorio già valutato in modo congruo e logicamente coerente dal giudice di merito.
- La riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave non è dovuta quando la motivazione della sentenza impugnata dimostri, con argomenti giuridicamente corretti e non manifestamente illogici, la piena consapevolezza dell'imputato del contesto criminoso e del contributo prestato.
- Ai fini della responsabilità per concorso nella falsificazione/spendita di monete contraffatte, la consapevolezza di operare stabilmente con soggetti dediti alla rivendita di banconote false e la volontà di inserirsi nel relativo circuito di distribuzione possono essere valorizzate come indice della partecipazione cosciente al programma criminoso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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